News | 07 aprile 2026, 10:00

Riapertura della partita Iva del de cuius

Nuovi chiarimenti e impatti operativi per gli eredi

Riapertura della partita Iva del de cuius

La gestione fiscale delle posizioni Iva dei professionisti deceduti continua a rappresentare un’area di criticità applicativa, soprattutto in presenza di compensi maturati ma non ancora fatturati o incassati. Sul punto, i recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, ribaditi in occasione di Telefisco e richiamati dalla stampa specializzata, confermano un orientamento ormai consolidato, ma di particolare impatto operativo per gli eredi.

In linea generale, la cessazione dell’attività professionale e la conseguente estinzione della partita Iva non possono prescindere dalla completa definizione di tutte le operazioni attive e passive riferibili all’attività svolta. Come già chiarito dalla prassi (circolare n. 11/E del 2007 e risoluzione n. 232/E del 2009), la cessazione non coincide con il momento in cui il professionista smette di rendere prestazioni, bensì con quello, successivo, in cui vengono fatturate tutte le prestazioni rese e chiusi i rapporti professionali pendenti.

Tale principio assume una rilevanza ancora maggiore in caso di decesso del titolare di partita Iva. L’articolo 35-bis del Dpr 633/1972 consente agli eredi di adempiere agli obblighi fiscali derivanti dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto entro sei mesi dalla data della morte, anche se i relativi termini erano già scaduti da non oltre quattro mesi. La norma, tuttavia, non introduce una deroga sostanziale al presupposto impositivo, che resta ancorato alla materiale esecuzione della prestazione.

La giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 8059/2016) ha infatti chiarito che il compenso professionale è imponibile ai fini Iva anche se percepito dopo la cessazione dell’attività, purché la prestazione sia stata eseguita in costanza di partita Iva. Ne deriva che, qualora il de cuius non abbia provveduto alla fatturazione, l’obbligo si trasferisce agli eredi, i quali devono emettere la fattura non in nome proprio, ma in nome del professionista defunto.

In questo contesto si colloca il chiarimento secondo cui, in caso di partita Iva già cessata, gli eredi sono tenuti a richiederne la riapertura, verosimilmente intestata al de cuius, al solo fine di regolarizzare le prestazioni rese e non fatturate. Una soluzione coerente sul piano sistematico, ma che comporta oneri amministrativi e gestionali non trascurabili, soprattutto in successioni complesse o caratterizzate da rapporti professionali numerosi.

Alla luce di tali criticità, appare auspicabile l’introduzione di una procedura semplificata che consenta agli eredi di adempiere agli obblighi Iva residui senza dover riattivare formalmente una posizione Iva ormai priva di operatività economica. In attesa di un intervento normativo, resta fondamentale per i professionisti e i loro consulenti pianificare con attenzione la fase di cessazione dell’attività, anticipando, ove possibile, la fatturazione delle prestazioni rese, al fine di ridurre gli adempimenti che ricadrebbero sugli eredi.

Andrea Nano