Nel progetto di riforma del D. lgs 231/01, approvato dal Tavolo tecnico del Ministero della giustizia, si dà un ampio spazio alla necessità di rivedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi degli enti attualmente disciplinati dagli articoli 10, comma 3, e 11, commi 2 e 3.
L’attuale sistema viene indicato dal Tavolo tecnico come non adeguato a sanzionare efficacemente l’Ente, non essendo parametrato alla dimensione dello stesso e, quindi, risultando sproporzionato in caso di ente di piccole dimensioni e inefficace per gli enti di grandi dimensioni.
Sulla base di tale considerazione il Tavolo tecnico ha proposto all’articolo 17, comma 1, lettera a) di conferire al Governo una delega per rivedere complessivamente le sanzioni pecuniarie applicabili agli enti, sia sotto l’aspetto della quota applicabile, sia per rideterminare i minimi e i massimi sanzionatori in relazione alle singole fattispecie di reato presupposto e, comunque, si chiede al Governo di superare l’attuale dettato normativo (art. 11 u.c. ed art. 12) che non consente al giudice di graduare la sanzione in relazione alla dimensione dell’ente.
Il Tavolo tecnico, inoltre, ha evidenziato come il progressivo ampliamento del catalogo dei reati presupposto, avvenuto nell’arco di un ventennio e spesso a seguito di “emergenze” politiche o all’introduzione nel nostro ordinamento di normative comunitarie, ha creato degli evidenti squilibri nelle sanzioni comminabili agli enti, con l’effetto che reati presupposto di più ampia valenza giuridica siano sanzionati in maniera eguale o minore rispetto ad analoghe fattispecie ritenute di minore impatto sociale.
Analogamente, l’articolo 17, comma 1, lettera b), affida al Governo la delega per la revisione della disciplina delle sanzioni interdittive previste dal D. lgs 231/01con l’obiettivo di offrire una maggiore omogeneità del sistema sanzionatorio e l’applicazione di tali importanti misure a reati di maggiore gravità attualmente non coperti dalla previsione normativa.
Il legislatore, negli ultimi mesi, in applicazione di normative dell’Unione europea in tema di ambiente e di contrasto alla violazione delle misure sanzionatorie dell’Unione, nell’inserire nel catalogo dei reati presupposto del D. lgs 231/01 tali fattispecie, ha già tenuto conto della necessità di commisurare la sanzione alla dimensione economica dell’ente parametrandola ad una percentuale dell’ultimo bilancio approvato e non più in misura fissa o tra un minimo ed un massimo predeterminato, dimostrando che il principio del collegamento tra sanzione e dimensione economica dell’ente è già stato acquisito nella tecnica di redazione normativa e che, quindi, la delega al Governo sopra indicata, sarà sicuramente ben utilizzata in una ottica di razionalizzazione del sistema sanzionatorio degli enti.
In questa ottica di revisione dei reati presupposto si colloca anche l’art.10 della proposta di modifica del D. lgs 231/01 riguardante i delitti di criminalità organizzata:
“All’articolo 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il comma 2 è sostituito dal seguente: “In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lett. a, numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. La stessa pena si applica anche al delitto di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ma l’ente risponde solo se i delitti scopo dell’associazione sono inclusi tra quelli per i quali è prevista la sua responsabilità”.
L’attuale formulazione normativa prevista dall’art. 24-ter è stata, infatti, già oggetto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez 4, n. 3635/2014 che ha escluso la configurabilità della responsabilità dell’ente ove il reato fine non risulta sanzionabile a norma del d.lgs. n. 231 del 2001, e cioè non sia stato, già prima della consumazione del reato, inserito nel catalogo del D. lgs 231/01, al fine di non aggirare la tassatività dell’elenco dei reati che danno luogo alla responsabilità amministrativa degli enti prevista dall’art. 2 del citato D. lgs 231/01.
La decisione della Suprema Corte è stata una chiara censura di un utilizzo estensivo della responsabilità amministrativa degli enti a reati dolosi costituenti il fine dell’associazione per delinquere non rientranti nel catalogo tassativo del D. lgs 231/01.
La riforma proposta dal Tavolo tecnico, quindi, evidenzia una molteplicità di aspetti tutti tra loro concorrenti; sentenze giudiziarie, evoluzione del sistema economico nazionale, normative dell’Unione europea, introduzione di nuovi reati e depenalizzazione di altri; volti a realizzare una normativa che tenga conto di alcuni principi fondamentali dell’attuale sistema, quale ad esempio la tassatività del catalogo dei reati presupposto, ma sia anche in grado di adeguarsi all’evolversi dei tempi, alla necessità di una tutela rafforzata in alcuni settori quali l’ambiente e la salute collettiva ed individuale, in una ottica di collaborazione costruttiva, e non penalizzante, per le aziende che vogliono realizzare un sistema interno di regole e procedure di minimizzazione del rischio reato.


Maurizio Vallone



