L’art. 22 del D. lgs 231/01 prevede che le sanzioni amministrative a carico degli enti si prescrivono nel termine di cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, termine che si interrompe se interviene una misura cautelare o quando viene esercitata l’azione di responsabilità a carico dell’ente.
Il legislatore ha voluto così sganciare il termine di prescrizione dell’illecito amministrativo dell’ente da quello del reato cd. presupposto, posto in essere dal soggetto fisico: dunque, la responsabilità dell’azienda ha un termine di prescrizione autonomo e soprattutto unico, qualunque sia il termine di prescrizione del reato presupposto che, com’è noto, è diverso per ciascun reato, secondo quanto stabilito dalle singole norme incriminatrici.
Sulla prescrizione dei reati, negli ultimi anni, si sono consumate aspre battaglie ideologiche, tra chi sostiene che una prescrizione breve sia un incentivo alla consumazione dei reati perché spinge a rallentare i tempi dei giudizi ed a disincentivare i riti alternativi, e chi, invece, sostiene che un tempo certo per la conclusione del processo sia conforme al principio di legalità e costituisca un diritto individuale fondamentale.
Nello svolgimento dei lavori del Tavolo tecnico del Ministero della giustizia, incaricato di elaborare la riforma del d lgs 231/01, queste diverse posizioni hanno dato luogo ad un confronto che non ha consentito di giungere ad una proposta unitaria, portando il tavolo a individuare due diverse ipotesi regolatrici e rimettendo al decisore politico la scelta definitiva tra le due.
Tuttavia, la scelta che dovrà effettuare il legislatore dovrà sicuramente tenere conto dell’introduzione nel nostro ordinamento processuale dell’art. 344 bis C. P. P. (introdotto dalla riforma Cartabia), ossia della cd. improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini massimi di durata dei giudizi di impugnazione; tale ultimo istituto trova infatti un difficile coordinamento con la previsione dell’art. 22 del D. lgs 231/01, per il quale la prescrizione si interrompe definitivamente con l’esercizio dell’azione penale.
Oggi, l’art. 344 bis c.p.p. trova già applicazione anche ai giudizi di responsabilità amministrativa nei confronti degli enti, giacchè un’indicazione contraria andrebbe sicuramente incontro ad una pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 22, attesa la iniqua e sproporzionata condizione di svantaggio per gli enti che, a fronte di una cadenza temporale certa e molto breve per l’autore del reato, dovrebbero affrontare un processo senza limiti temporali e tale da lasciare l’azienda in uno stato di incertezza finanziaria e giuridica.
Unica conclusione dunque è che, per effetto dell’introduzione della riforma Cartabia (ed in forza dell’art. 344 bis cpp), anche per la responsabilità amministrativa a carico dell’ente dovrà applicarsi l’improcedibilità dell’azione nel caso di superamento dei termini di due anni per il giudizio di appello e di un anno per la Cassazione.
Ad ogni modo, le due diverse proposte (indicate come A e B) prevedono:
A) l’estensione del regime della prescrizione del reato anche all’illecito commesso dall’ente, in tal modo modulando i termini di prescrizione in ragione dei limiti edittali di pena previsti per il reato presupposto;
B) sia portato a sei anni il termine unico di prescrizione introducendo, inoltre, un nuovo termine di cessazione definitiva del corso della prescrizione alla pronuncia della sentenza di primo grado, parificandola con il termine previsto per le persone fisiche.
Un tema complesso quello della prescrizione e della lunghezza temporale del processo ma che, con la nuova formulazione dell’art. 22, porterà ad un ulteriore avvicinamento, in fase processuale, del trattamento riservato all’imputato ed all’ente.
Ciò che distinguerà le due posizioni sarà, invece, la possibilità, per l’ente che si è già dotato di una struttura di prevenzione basata su un adeguato Modello organizzativo e gestionale, anche risultato nel caso specifico non sufficiente a prevenire il reato presupposto, di estinguere l’illecito in sede processuale attraverso la procedura di adeguamento del MOG.
Tale previsione dimostra come il legislatore voglia attuare una effettiva e sostanziale politica di prevenzione degli illeciti amministrativi, che si sostanzia in una attività dell’ente finalizzata a prevenire effettivamente i reati presupposto posti in essere dai suoi rappresentanti nell’interesse o a vantaggio dell’ente.


Maurizio Vallone



