L’art. 5 del D. Lgs. 231/2001 dispone che un ente è responsabile per i reati commessi “da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso”.
Quindi, la responsabilità amministrativa può essere attribuita all’ente quando una delle sue figure apicali, come indicate dalla norma, commette uno dei reati inseriti nel catalogo del DLgs 231/2001.
La Suprema Corte di Cassazione ha approfondito il tema della corretta identificazione delle citate funzioni di direzione, amministrazione o rappresentanza in occasione dell’esame del ricorso presentato avverso la sentenza di condanna di un’azienda, riconosciuta responsabile in primo e secondo grado per le gravi lesioni riportate da un dipendente a causa dell’incauto utilizzo di una affettatrice.
Secondo l’accusa, l’RSPP, firmatario del DVR e delegato del datore di lavoro per le riunioni sindacali nonché dotato di una seppur limitata autonomia finanziaria per gli interventi di sicurezza sul lavoro, non era efficacemente intervenuto per limitare il rischio di infortunio.
Le Corti di merito, aderendo a tale impostazione accusatoria, ne avevano fatto discendere anche la responsabilità amministrativa dell’azienda. La Corte di Appello aveva infatti argomentato che “sebbene normalmente il R.S.P.P. sia un mero ausiliario del datore di lavoro, nel caso in specie XXX era stato investito, mediante specifica procura speciale, di compiere scelte decisionali in piena autonomia in materia di sicurezza, esclusa ogni ingerenza dell’organo amministrativo dell’azienda e con diretta disponibilità di mezzi necessari per l’adempimento dei compiti stessi.”
Nei motivi di ricorso per cassazione, la società aveva lamentato che l’RSPP non rientra tra le figure previste dall’art. 5 del D. Lgs 231/01: di conseguenza, l’azienda non poteva essere riconosciuta responsabile dell’evento ai sensi di quella normativa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3493/2025, ha ritenuto fondato il ricorso sotto il profilo del travisamento della prova. Gli ermellini hanno ricordato che “il sistema normativo introdotto dal D. Lgs. 231/2001, coniugando i tratti dell’ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un tertium genus di responsabilità, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza, fondato sul principio di legalità in ordine ai criteri di imputazione della responsabilità dell’ente e delle sanzioni applicabili e con specifica individuazione dei soggetti in grado di determinare la responsabilità dell’ente in virtù dei reati da essi commessi (art. 5). Tale principio di stretta legalità impone una verifica puntuale dei tratti della fattispecie produttiva di responsabilità che, nella specie, ha nella relazione tra gli autori dei reati e l’ente un presupposto indefettibile dell’imputazione all’ente degli effetti del loro operato”
Pertanto, la Suprema Corte ribadisce che il principio di stretta legalità informa anche l’accertamento della responsabilità amministrativa degli enti, dunque impone al giudice di attenersi alla precisa dizione della norma, senza indulgere ad interpretazioni analogiche o estensive ed evitando interpretazioni in malam partem.
Pertanto, stante il dato letterale della norma, dal reato commesso dai soggetti con posizione non apicale non deriva in via automatica la responsabilità dell’ente di appartenenza: l’ente sarà considerato responsabile ex Dlgs 231/01 solo nel caso sia accertato che le figure apicali dell’ente hanno violato direttamente la norma penale o, in alternativa, abbiano mancato nel violare gli obblighi di direzione e di controllo.
Esaminando la figura del RSPP, questi, secondo la giurisprudenza consolidata, assume una funzione di ausilio, diretta a supportare - e non a sostituire - il datore di lavoro nella individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti.
Appare evidente che una prestazione di collaborazione resa in ragione del rapporto di ausiliarietà e di subordinazione al datore di lavoro non può essere ricondotta ad alcuna delle figure comprese nella categoria delle persone dotate di veste apicale, come delineata dall’art. 5 comma 1 lett. a) D. Lgs.vo 231/2001.
Secondo gli Ermellini il principale vizio della sentenza impugnata è pertanto quello di “avere operato una sorta di equiparazione tra “il potere di compiere scelte decisionali in piena autonomia in materia di sicurezza” ed il riconoscimento di una veste apicale, secondo la previsione dell’art. 5 lett. a) d. Igs. 231/01”. In effetti, la piena autonomia di decisione costituisce il presupposto di operatività della delega di funzioni in materia di prevenzione sul lavoro, ma non implica il riconoscimento di poteri di amministrazione, di gestione e di rappresentanza che coinvolgono l’ente nel suo complesso.
In conclusione, la nomina di un preposto non vale a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dagli obblighi di vigilanza e controllo dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ma non può essere imputata all’impresa la responsabilità amministrativa per fatto proprio di un soggetto che non riveste per la stessa una delle figure apicali previste dall’art. 5 del d. lgs. 231/01.
News | 14 maggio 2026, 12:00
Le figure apicali dell’azienda
Sicurezza sul lavoro e modello di organizzazione e gestione
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Maurizio Vallone



