La Corte di Cassazione, con la recente sentenza 17664/25, ha evidenziato che, per poter affermare la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D. Lgs 231/2001, non è sufficiente che sia stata accertata la responsabilità penale del suo amministratore o gestore bensì occorre verificare la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla normativa specifica.
Nel caso giunto all’esame della S.C., veniva contestato ad un’azienda agricola di aver incamerato finanziamenti pubblici mediante false attestazioni circa l’avvenuta fatturazione delle spese sostenute per la realizzazione di un frantoio. In realtà, l’ente aveva consegnato alla controparte assegni bancari che, però, non erano stati incassati, al fine di ottenere l’ultima parte del finanziamento pubblico.
La Corte di Appello di Salerno aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna del direttore dell’azienda e, in via conseguenziale, ne aveva dedotto la responsabilità amministrativa dell’ente, senza alcuna specifica motivazione e verifica circa la sussistenza dei requisiti previsti dal D. Lgs 231/2001.
A tal guisa, la Suprema Corte ha rilevato che “la Corte di appello di Salerno ha inferito la commissione da parte degli enti imputati degli illeciti amministrativi contestati dalla mera commissione del reato presupposto. Il D.Lgs. n. 231 del 2001 ha, tuttavia, consapevolmente rifiutato l'adozione di un criterio di imputazione dell'illecito dell'ente fondato sulla mera commissione del reato presupposto e, dunque, sulla responsabilità "di rimbalzo" dell'ente rispetto a quella della persona fisica. Il D.Lgs. n. 231 del 2001 ha, infatti, introdotto una forma di responsabilità dell'ente del tutto autonoma, ma connessa a quella della persona fisica, fondata sulla previsione di un illecito amministrativo che dipende dalla realizzazione di un reato, ma che non si identifica con lo stesso. L'illecito dell'ente è, infatti, strutturato su una fattispecie complessa, costituita sul piano oggettivo da tre elementi essenziali: la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, da parte di una persone che abbia un rapporto qualificato con l'ente e la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso (art. 5 D.Lgs. n. 231 del 2001). A questi elementi si aggiunge l'elemento "soggettivo" della colpa di organizzazione, diversamente connotato a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 231 del 2001)”.
La Corte di cassazione conclude che il giudice dell’appello non aveva fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto non aveva accertato se l'autore del reato presupposto avesse avuto un rapporto qualificato con gli enti imputati, aveva pretermesso ogni verifica dell'interesse o del vantaggio dell'ente ed aveva integralmente obliterato la verifica della colpevolezza di organizzazione dell'ente.
I tre elementi indicati dalla Cassazione - il rapporto qualificato tra reo e l’ente, l’interesse o il vantaggio per l’ente e la colpa di organizzazione – costituiscono gli elementi cardine della responsabilità amministrativa delle aziende e vanno tutti valutati e provati, indipendentemente dalla prova del reato presupposto in capo all’amministratore o rappresentante.
Ancora una volta, la giurisprudenza di legittimità pone l’accento sull’importanza dell’organizzazione aziendale, con i suoi cardini costituiti dal Modello di Organizzazione e Gestione e da un Organismo di Vigilanza ben strutturato, dotato di sufficienti poteri di controllo sull’operato degli amministratori, che pone l’ente al riparo dalla responsabilità amministrativa e dalle sue conseguenze negative, in termini sia economici sia interdittivi.


Maurizio Vallone



