Il regolamento di disciplina di una azienda è un documento complesso, che regola la prestazione lavorativa ed incide fortemente sui diritti del lavoratore, sino a prevedere la cessazione del rapporto di lavoro nel caso delle più gravi violazioni.
Costituisce uno dei cardini della struttura organizzativa aziendale e si affianca al Modello di organizzazione e gestione, al Codice etico, agli strumenti anticorruzione ed ai Documenti per la sicurezza sul lavoro, per regolare le conseguenze della violazione delle regole di condotta aziendali.
Incidendo su diritti riconosciuti al lavoratore da norme di legge, il regolamento deve essere realizzato tenendo conto delle disposizioni dello Statuto dei lavoratori, della contrattazione collettiva di categoria e di eventuali previsioni contrattuali aziendali o individuali; esso deve essere portato a conoscenza dei lavoratori o dei terzi interessati attraverso apposita affissione nell’albo aziendale.
Il regolamento di disciplina aziendale dovrà avere una stretta correlazione con il codice etico, che delinea le linee guida a cui l’azienda si vuole attenere per il rispetto dei principi fondamentali di comportamento che i propri dipendenti, ed i soggetti esterni che vengono a contatto con l’azienda a qualsiasi titolo, devono osservare.
La violazione di tali norme comportamentali darà luogo all’attivazione delle procedure previste dal regolamento di disciplina, procedure che devono essere puntualmente indicate nel regolamento, essere conformi a quanto previsto dalla contrattazione collettiva ed offrire giuste garanzie al lavoratore o ai terzi interessati (fornitori – subappaltatori - etc).
Costoro potranno sempre ricorrere al giudice avverso agli esiti del procedimento disciplinare per la tutela dei propri diritti.
Tuttavia, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2095/2024, ha ribadito una giurisprudenza consolidata, secondo la quale la violazione del regolamento di disciplina non può dar luogo a ricorso in Cassazione per violazione di legge, attesa la natura regolamentare interna di tale atto: “le disposizioni dei regolamenti interni e degli statuti degli enti pubblici non hanno valore normativo, sicché in sede di legittimità sono denunciabili – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. soltanto per violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. (Cass. nn. 27456/2017; 12202/2020; 40408/2021; 29620/2023, 30682/2023)”.
Pertanto, l’inosservanza delle regole del regolamento di disciplina può essere portata all’attenzione della Corte di Cassazione solo contestando la violazione del Codice civile o delle altre leggi dello Stato, ed occorrerà indicare “che la Corte territoriale abbia violato alcuno dei canoni legali di interpretazione dei contratti, estensibili all’interpretazione di tutti gli atti giuridici privi del rango di «norme di diritto».
Quindi, il regolamento di disciplina, come tutti gli altri atti aziendali, ha natura privatistica ed è destinato a regolare esclusivamente i rapporti interni all’azienda nonché i rapporti dell’azienda con i soggetti che con essa interagiscono su base convenzionale; esso potrà essere valutato in sede di legittimità solo quando sia direttamente riferibile a norme di legge che si assume essere state erroneamente interpretate o violate.


Maurizio Vallone



