Per esentare l’azienda da responsabilità amministrativa, il D.Lgs 231/2001 prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli organizzativi e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato dall’azienda ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b) e che, nel caso specifico, non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lett. b).
La norma non fornisce precise indicazioni sulla composizione dell’Organismo di vigilanza se non laddove richiede che tale struttura sia pienamente indipendente dal vertice aziendale e dotata di “autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.
L’Odv deve dunque avere possibilità di accesso a tutte le informazioni indispensabili per lo svolgimento delle attività di vigilanza, e dovrà potersi avvalere, ove utile, anche di un dipendente interno all’azienda. Costui potrebbe anche essere nominato tra i componenti dell’Odv, a due condizioni: che l’Odv sia formato da un sufficiente numero di componenti tale da non potere essere condizionato dal “membro interno”; che costui, per la posizione ricoperta in seno all’azienda, non si trovi in conflitto di interessi tra le responsabilità della Vigilanza e le ordinarie mansioni svolte alle dipendenze dell’ente.
La giurisprudenza ha in passato già esaminato in concreto tali aspetti, ad esempio, con valutazioni negative nel caso di un componente dell’Odv il quale era al contempo responsabile per l’azienda per la sicurezza sul lavoro, settore che rientra tra i principali compiti di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.
La presenza di un dipendente dell’azienda tra i componenti dell’Odv può fortemente agevolare il compito di vigilanza dell’Organismo specie nelle realtà aziendali complesse, potendo egli velocemente indirizzare le attività del collegio di vigilanza verso i soggetti che detengono le informazioni da raccogliere, così ottimizzando i tempi e migliorando l’efficacia dell’azione di controllo.
L’azione di controllo dell’Odv, si badi, non dovrà mai sfociare in attività operative o di diretta assunzione di decisioni aziendali, al fine di non compromettere da un lato l’autonomia imprenditoriale, dall’altro la serenità di giudizio dell’Odv al momento delle verifiche.
La legge non fornisce indicazioni circa la “professionalità” richiesta per la designazione dei membri dell’Odv, ma si ritiene applicabili in via analogica le previsioni di incompatibilità previste per i membri dei Collegi Sindacali.
La professionalità va calibrata in relazione ai compiti che l’Organismo dovrà svolgere, che possono essere mutevoli nel tempo, anche considerando nuovi reati che il legislatore potrà inserire nel catalogo della 231. Laddove le competenze dei membri dell’Odv non siano sufficienti (si pensi ai reati informatici) si potrà ricorrere a consulenti esterni nell’ambito dell’autonomia finanziaria che l’Ente deve prevedere per l’Odv.


Maurizio Vallone



