News | 24 settembre 2026, 12:00

Il PM è obbligato a perseguire gli illeciti amministrativi dell’ente?

La Corte di Cassazione dice di si.

Il PM è obbligato a perseguire gli illeciti amministrativi dell’ente?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 143 del 2026 (sez. 6ª penale) affronta un argomento di particolare interesse per l’inquadramento nel nostro sistema processuale della normativa della responsabilità dell’ente conseguente ai reati presupposto posti in essere nell’interesse ed a vantaggio dello stesso.

La Corte si è interrogata sulla obbligatorietà o discrezionalità dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero nei confronti dell’ente quando questo viene chiamato a rispondere in conseguenza della commissione dei reati indicati nel D. lgs 231/01 posti in essere dai suoi rappresentanti nell’interesse od a vantaggio dell’ente stesso.

La Suprema Corte risolve il quesito argomentando che: “il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001 e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell’ente, è obbligato a procedere al relativo accertamento, posto che – pur non applicandosi il principio costituzionale dettato dall’art. 112 Cost. – l’obbligatorietà del perseguimento degli illeciti da reato degli enti discende ex se dalla previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità”

La Corte rileva che la mancanza dell’obbligatorietà dell’azione del PM non può essere desunta dal potere autonomo di archiviazione dell’illecito amministrativo, previsto dall’art. 58 del D. lgs 231/01, in quanto questo potere non prescinde dall’obbligo di effettuare tutti i dovuti accertamenti sia pure al solo fine di dispore l’archiviazione con provvedimento motivato che, peraltro, è soggetto al controllo del Procuratore Generale presso la Corte di appello, a cui va inoltrato, e che, nel caso di diversa valutazione, potrà procedere direttamente alla contestazione dell’illecito amministrativo a carico dell’ente.

Quindi, secondo la Suprema Corte, la contestazione dell’illecito amministrativo dell’ente da parte del Pubblico Ministero, pur non potendo essere desunta direttamente dall’articolo 112 della Costituzione, trova fondamento nel D lgs 231/01, norma che introducendo nel nostro ordinamento la previsione di tale foma di responsabilità, obbliga il PM ad accertare quantomeno i presupposti dell’illecito dell’ente potendo, poi, disporne l’archiviazione senza la necessità di richiedere un provvedimento al Giudice per le indagini preliminari così come previsto per le persone fisiche dall’articolo 408 del codice di rito.

Da questo assunto, la Suprema Corte, nella citata sentenza, ne fa discendere un ulteriore principio in tema di misure cautelari.

Nel caso di specie era stata adottata una misura cautelare interdittiva a carico del prestanome di una società ritenuta veicolo strumentale per la commissione di reati presupposto da parte del dominus occulto. Osserva la Corte che nel caso di commissione di reati che costituiscono il presupposto del giudizio di responsabilità a carico dell’ente, il giudizio di proporzionalità ed adeguatezza  delle misure deve essere svolto secondo una valutazione complessiva sulla cui base stabilire se e quale misura sia idonea a contenere il rischio di reiterazione essendo maggiormente efficaci le misure interdittive a carico dell’ente piuttosto che a carico di un soggetto fisico facilmente sostituibile in quanto semplice prestanome.

Infatti, argomenta la Suprema Corte che; “né il giudizio di adeguatezza può mutare a seconda della scelta compiuta dalla pubblica accusa di non attivarsi per perseguire l’illecito dell’ente e, conseguentemente, adottare le più idonee misure cautelari previste nei suoi confronti. L’omessa attivazione dei poteri di indagine e, quindi, anche delle corrette iniziative cautelari esperibili a carico degli enti, non può legittimare il pubblico ministero a concentrare la risposta repressiva nei soli confronti della persona fisica.”

Un giudizio di adeguatezza elevato a principio, quindi, che impone al pubblico ministero una puntuale valutazione dell’adeguatezza in concreto della misura cautelare volta alla prevenzione della reiterazione dei reati presupposto e che nel caso in esame ha portato la Corte di Cassazione ad annullare, senza rinvio, l’ordinanza di applicazione della misura cautelare in capo al responsabile dell’ente per mancanza di tale requisito.

Maurizio Vallone