News | 04 giugno 2026, 12:00

Un Codice Rosso per la sicurezza sul lavoro

La Commissione sulla riforma del D. Lgs n. 81/08 punta su velocità di intervento e su un RSPP professionale.

Un Codice Rosso per la sicurezza sul lavoro

Uno degli aspetti maggiormente innovativi della proposta di modifica del Testo Unico n. 81/08 presentata dalla Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, che ha concluso le attività presentando al Ministro della giustizia l’articolato e la relazione tecnica, è la considerazione degli infortuni sul lavoro come una vera emergenza sociale, che dunque richiede interventi eccezionali, anche sul fronte dell’immediatezza e speditezza delle indagini.

Da qui, l’assimilazione ai delitti di femminicidio e di violenza di genere, che già negli scorsi anni avevano visto l’intervento del legislatore per realizzare una corsia preferenziale nelle indagini e maggiori garanzie per le vittime.

Il progetto normativo in tema di incidenti sul lavoro, infatti, prevede un “codice rosso”, che imporrà al Pubblico ministero termini perentori per l’ascolto della vittima, per valorizzarne la genuinità del contributo informativo nell’immediatezza dei fatti.

Inoltre, la Polizia Giudiziaria dovrà compiere “senza ritardo” gli atti investigativi delegati dal magistrato per consentire a questi di definire il caso in tempi quanto più celeri.

Ancora, la vittima di incidente sul lavoro avrà più tempo, 30 giorni anziché 20, per opporsi ad un’eventuale richiesta di archiviazione del procedimento penale.

L’altro aspetto rilevante della proposta normativa in itinere è quello della valorizzazione della figura del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, che assume un rilievo autonomo e professionale, con funzioni specifiche di garanzia e proprie responsabilità penali.

L’elevazione del RSPP ad autonoma figura di garanzia riguarda due aspetti fondamentali: il requisito della sua professionalità e la previsione di una sua dotazione finanziaria.

La professionalità del RSPP si acquisirà con un necessario titolo di laurea magistrale tecnica (il cui elenco sarà indicato con apposito strumento normativo; è previsto un regime transitorio per i RSPP che esercitano tale attività da almeno quattro anni), mentre per gli addetti è previsto il requisito della laurea triennale tecnica.

L’RSPP “dirige” il Servizio di prevenzione e protezione e coordina le figure professionali per la redazione del Documento di valutazione dei rischi. Ne deriva la sua responsabilità, anche penale, per eventuali carenze del DVR, con esonero di responsabilità del datore di lavoro.

Compito del RSPP sarà anche quello di vigilare affinché il Servizio abbia il numero previsto di addetti (uno per sede locale e due per le aziende con numero di dipendenti superiore a cinquanta).

L’altro aspetto di responsabilità per il RSPP  è quello della previsione della dotazione finanziaria per l’espletamento delle attività di prevenzione, che va chiesta formalmente al datore di lavoro; questi potrà assegnarla - con modalità tracciabili per evitare ambiguità o dotazioni meramente formali - ovvero contestarla in maniera formale.

Per le PMI, piccole e medie imprese con meno di cinquanta dipendenti, le attuali procedure standardizzate vengono sostituite con linee guida di rilevazione dei pericoli e quantificazione dei rischi, che saranno demandate a successivi decreti ministeriali.

Inoltre, sempre per le PMI, verranno individuate situazioni che presentano un basso rischio per la sicurezza dei lavoratori, per le quali si prevedono dei modelli semplificati.

A corollario delle disposizioni sin qui indicate, sono previste sanzioni penali (arresto o ammenda per il datore di lavoro che non garantisce l’autonomia del RSPP, le risorse economiche ed il numero degli addetti necessari al Servizio di protezione) e per il RSPP che non garantisce i requisiti professionali previsti dalla norma.

Maurizio Vallone