Con il decreto legge 38/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo scorso, il legislatore ha compiuto un deciso revirement rispetto alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione dei dividendi societari e delle plusvalenze su partecipazioni. Un ripensamento tanto netto quanto, a detta di molti operatori, necessario.
La riforma, introdotta ex abrupto nell'ottobre 2025, aveva subordinato l'accesso ai regimi di dividend exemption e participation exemption al possesso di una partecipazione non inferiore al 5% del capitale sociale, ovvero di un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro. Una soglia che, nella sua versione originaria ancora più radicale, era già apparsa fin da subito come una misura dettata da mere esigenze di gettito, priva di adeguata riflessione sistematica.
Il rischio concreto era il ritorno a fenomeni di doppia imposizione economica — tassazione in capo alla società partecipata e poi nuovamente in capo al socio — che la riforma IRES del 2003 aveva inteso definitivamente superare, costruendo un sistema coerente rimasto sostanzialmente invariato per oltre vent'anni.
Le reazioni del mondo professionale e accademico erano state immediate e unanimemente critiche. I principali rilievi riguardavano: la rottura di un assetto normativo consolidato senza preventiva consultazione; il rischio di incentivare riorganizzazioni societarie a prevalente scopo fiscale; l'incoerenza con lo spirito collaborativo tra fisco e contribuente che pervade la riforma fiscale avviata nell'agosto 2023. A fronte di un gettito aggiuntivo stimato in meno di 45 milioni annui — cifra oggettivamente irrisoria — il segnale lanciato al sistema era stato profondamente negativo, scoraggiando investimenti e strutturazioni partecipative efficienti.
Il decreto legge 38/2026 ha integralmente abrogato le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio, ripristinando la disciplina previgente con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026. Ciò significa che, ai fini della dividend exemption (art. 89 TUIR) e della participation exemption (art. 87 TUIR), tornano applicabili i requisiti ordinari, senza alcuna soglia percentuale o di valore fiscale aggiuntiva.
Per i professionisti e le imprese, questo comporta che le strutture partecipative esistenti — comprese quelle utilizzate in operazioni di club deal mediante società veicolo — non necessitano di alcuna revisione per continuare a beneficiare dei regimi agevolativi. Sul punto, peraltro, era già intervenuta un'interrogazione parlamentare che aveva escluso l'integrazione di abuso del diritto ex art. 10-bis, L. 212/2000, per le mere costituzioni di SPV a fini di investimento congiunto.
Il legislatore ha dimostrato, in questo caso, una capacità di ascolto non scontata. Il ripristino della normativa previgente non è solo un atto dovuto sul piano della coerenza sistematica, ma un segnale importante per la certezza del diritto e la stabilità del quadro fiscale, valori imprescindibili per chi opera nell'ambito della pianificazione societaria e degli investimenti. Resta ora da attendere la conversione in legge del decreto, attesa entro il 26 maggio 2026, auspicabilmente senza ulteriori modifiche sul punto.


Andrea Nano



