News | 12 marzo 2026, 12:00

L’efficacia della delega come esimente per il datore di lavoro

Sicurezza sul lavoro

L’efficacia della delega come esimente per il datore di lavoro

L’art. 16 del D. lgs 81/08 prevede la possibilità da parte del datore di lavoro di delegare alcune delle sue funzioni in tema di sicurezza sul lavoro, a condizione che risulti da atto formale avente data certa che: “il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che gli vengano attribuiti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo e l’autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, obbligo che si ritiene assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4”.

Sul tema è nuovamente intervenuta la Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 39563/2025, che ha disposto l’annullamento con rinvio di una sentenza che aveva condannato il datore di lavoro per l’infortunio di un dipendente causato dal malfunzionamento di un trapano, ereditato da una precedente gestione, che era risultato privo dei parametri di sicurezza e per il quale era stata disposta la eliminazione dalla catena di lavorazione con apposito verbale.

Il datore di lavoro aveva formalmente nominato un delegato alla sicurezza rispettando i parametri previsti dal citato art 16 ed aveva predisposto un efficace modello di verifica e controllo ex art. 30 D. Lgs 81/08, tale da metterlo in condizione di verificare l’operato del delegato. Quest’ultimo non aveva doverosamente informato il datore di lavoro di non aver eliminato dalla catena di produzione il trapano pericoloso.

Osserva la Suprema Corte che “la delega di funzioni … non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, tuttavia, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida al garante …”.  Permane in capo al datore di lavoro la vigilanza sulla “correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato; ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato - al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo -e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni (Sez. 4, n. 22837 del 21/04/2016, Rv. 267319)”.

Inoltre, la Corte dà atto che nel caso specifico il datore di lavoro non solo aveva “delegato le funzioni in materia di sicurezza al direttore tecnico e ad un preposto, ma aveva altresì approntato una procedura informativa che, ove attuata, avrebbe assicurato la conoscenza in capo al datore di lavoro del perdurante utilizzo delle attrezzature di cui era stata ordinata la dismissione”.

Sulle concrete modalità di adempimento dell'obbligo di vigilanza, la Corte chiarisce che esse non potranno essere quelle stesse riferibili al preposto, ma avranno un contenuto essenzialmente procedurale, tanto più complesso quanto più elevata è la complessità dell'organizzazione aziendale (in tal senso Sez. 4, n. 14915 del 2019) secondo quanto previsto dal citato art. 16 comma 3 della legge.

Nel caso in trattazione, il direttore si era avveduto della mancata dismissione del macchinario pericoloso la settimana precedente all’infortunio, ma non aveva predisposto alcuna informazione al datore di lavoro, come invece previsto dallo specifico modello organizzativo aziendale, impedendo a questi di avere contezza della perdurante presenza nell'officina dei macchinari da dismettere e del loro utilizzo.

Maurizio Vallone