News | 19 febbraio 2026, 12:00

Il valore della marchiatura CE nella valutazione della responsabilità amministrativa ex D.Lgs 231/2001

Sicurezza sul lavoro

Il valore della marchiatura CE nella valutazione della responsabilità amministrativa ex D.Lgs 231/2001

Nella sentenza della Suprema Corte n. 39821/2025, commentata nell’articolo in nota[1], si è ribadito che "il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" … valga ad esonerarlo dalla sua responsabilità". La Corte prosegue ribadendo che l’evento dannoso, nel caso di specie, poteva essere evitato con la predisposizione di un sistema automatico di stop nel caso un operaio tentasse di estrarre la lamiera forata senza aver prima spento il trapano.

Con riguardo alle modalità di uso delle macchine da lavoro, l’allegato VI del D. Lgs 81/2008 recita: “1.2 Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante. 1.0.1 Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.”

Quale valore va dato, quindi, alla presenza sul macchinario della marchiatura CE, peraltro prevista dalla normativa eurounitaria come obbligatoria?

Senza entrare nel merito della sentenza citata, che necessiterebbe un’analisi specifica dell’istruttoria (audizione dei testi e di eventuali consulenti), si possono formulare alcune considerazioni generali sulla marchiatura CE e sulle sue implicazioni.

Una certificazione CE apposta ad un macchinario indica che esso rispetta i requisiti di sicurezza dell’Unione europea, dunque ne garantisce la funzionalità e sicurezza per la vendita e per il suo utilizzo, che non può essere contestata se non a seguito e con le procedure previste dalla normativa UE (Direttiva UE Machinery Directive application guide edition 2.3), che danno luogo, in caso di non conformità o modifiche significative al prodotto, alla revoca della certificazione.

Come indicato anche nell’allegato VI del D.Lgs 81/2008, l’utilizzo della macchina va effettuato secondo le regole previste dal fabbricante. Pertanto, se il datore di lavoro apporta modifiche significative ad un macchinario, ciò determina la creazione di un nuovo macchinario, di cui è responsabile esclusivamente il soggetto che ha apportato tali modifiche. Inoltre, la modifica determina la perdita della garanzia e delle prerogative della marchiatura CE. Pertanto, tale “nuovo” macchinario non potrebbe, in assenza di nuova certificazione CE, essere utilizzato in azienda.

Ponendo tutto ciò in relazione alla necessità della prova “dell’interesse o vantaggio per l’ente” previsto come base della responsabilità ex D. Lgs 231/2001, elemento fondamentale diviene la dimostrazione che sul mercato esisteva un macchinario dotato delle caratteristiche aggiuntive utili ad evitare il danno causato al dipendente, macchinario che poteva essere acquistato anche se più oneroso per l’ente.

Su chi grava l’onere di tale prova? Sull’accusa in maniera positiva (esiste un tale macchinario) o sulla difesa (non esiste un tale macchinario), in quest’ultimo caso, necessariamente, tramite la testimonianza di un esperto del settore.

Come limitare il rischio, in assenza di un macchinario più performante? Qui entra in gioco il complesso delle regole aziendali cristallizzate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, che deve perfettamente coordinarsi con tutti gli altri strumenti di gestione e garanzia dell’azienda, prevedendo formazione aggiuntiva, controlli e verifiche, da parte di un supervisore, delle regole d’utilizzo del macchinario potenzialmente pericoloso, e regole di disciplina che sanzionino comportamenti violativi delle regole di utilizzo o l’omesso controllo del supervisore. In presenza di tali regole, l’ente potrà invocare l’esimente dell’art. 7 del D.Lgs 231/2001.


 

[1] Sicurezza sul lavoro “Il rischio “eccentrico” rispetto alla prevedibilità ed evitabilità soggettive dell'evento dannoso” pubblicato su “giornale partite IVA” il 12.02.2026

Maurizio Vallone