L’art. 30 co. 1 e 5 del D.Lgs. n. 81/08 in tema di sicurezza sul lavoro dispone: “Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società … ex D. Legs 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici. … In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28/09/2001 o UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti”.
La UNI EN ISO 45001;2023+A1:2024, valida per l’intera Unione Europea, è lo standard che specifica i requisiti per un sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro e fornisce una guida per consentire alle aziende di realizzare ambienti di lavoro sicuri e salubri allo scopo di prevenire malattie ed infortuni.
Secondo la sentenza della C. di Cassazione n. 30039/25, il sistema introdotto dal d.lgs. 231/01 impone alle imprese di adottare un modello di organizzazione e gestione (MOG) diverso e ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica: “… In tale contesto sistematico particolare rilevanza assume la previsione dell'art. 30 c. 5, del D.Igs. 81/08… La disposizione introduce un meccanismo presuntivo di adeguatezza che, pur non determinando un'automatica efficacia esimente, costituisce un elemento di valutazione di particolare pregnanza nell'ambito dell'accertamento della colpa organizzativa.”
Pertanto, secondo la C. di Cassazione, “ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono ex se sufficienti la mancanza od inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della "colpa di organizzazione", che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo e che è distinta dalla colpa dei soggetti autori del reato.
Gli elementi costitutivi dell’illecito dell’ente sono: la compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l'ente; la colpa di organizzazione; il reato presupposto; il nesso causale che deve correre tra i due.
La “colpa di organizzazione”, che fonda la responsabilità dell’ente, consiste nell’inottemperanza all’obbligo di adottare le cautele organizzative e gestionali necessarie a prevenire reati idonei a fondare la responsabilità dell’ente, attraverso la realizzazione del documento che ne individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli.
Nel caso giudiziario in esame, la Suprema Corte censura la Corte di merito per aver sottovalutato la presenza di un MOG adeguatamente certificato secondo gli standard previsti dalla norma, pur nella valutazione che la circostanza non costituisce di per sé una automatica esenzione da responsabilità; in tal caso, però, secondo la Corte, è necessaria una adeguata motivazione per superare la presunzione di conformità dell’art. 30 con una compiuta dimostrazione dell’inadeguatezza effettiva dell’intero sistema organizzativo adottato.
Pertanto, la presenza di un MOG certificato impone un onere probatorio maggiore all’accusa, che dovrà dimostrare una effettiva e concreta inadeguatezza degli strumenti posti in essere dall’ente.


Maurizio Vallone



