News | 22 settembre 2025, 12:00

Detrazioni ristrutturazioni: iter di pagamenti

Novità 2025 su modalità di pagamento, documentazione e casi particolari per l’accesso alle agevolazioni fiscali

Detrazioni ristrutturazioni: iter di pagamenti

A conclusione dell’articolato e complesso tema legata i bonus ristrutturazione, il 2025 introduce alcune novità anche sul fronte dei pagamenti e della conservazione della documentazione che i titolari di Partita IVA devono approfondire.
Innanzitutto, rimangono le modalità precedenti, ovvero il pagamento bonifico bancario o postale parlante con alcune specifiche. Riguardo alla causale, è necessario precisare il dato 16-bis del D.P.R. 917/1986; devono, poi, essere indicati il codice fiscale del beneficiario della detrazione e quello (o numero della Partita IVA) del beneficiario del versamento.
Così come è auspicabile per ogni operazione, è opportuno conservare la documentazione che illustra la tipologia dell’intervento, il prezzo ed il pagamento ed i documenti inerenti le autorizzazioni amministrative. Necessario anche salvare in una cartella apposita i seguenti documenti: dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà per i lavori, richieste di accatastamento per immobili non censiti, fatture e ricevute fiscali che attestano spese e ricevute dei bonifici, nonché eventuali ricevute di pagamento dell’IMU.
Per quanto concerne le detrazioni per il bonus ristrutturazione, è importante sapere che quest’ultime si applicano altresì – in quota millesimale - agli interventi sulle parti comuni degli immobili. In questo frangente, l’amministratore condominiale è obbligato a rilasciare una certificazione che illustri la descrizione dei costi e quota millesimale imputabile a ciascun condomino, con Codice fiscale del condominio nel versamento attraverso bonifico parlante nel caso di condomini senza amministratore.
Resta l’obbligo della comunicazione all’ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie - entro novanta giorni dalla fine dei lavori da detrarre per quel che concerne i lavori che presuppongono risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili.
Una condizione che necessita considerazione è legata al passaggio di proprietà della struttura su cui si sta intervenendo. Ad esempio, quando l’immobile viene venduto o in caso di successione ereditaria. Le quote di detrazione passano, nel primo caso all’acquirente o agli eredi del bene.
Occorre ricordare, altresì, che le agevolazioni vengono beneficiate sia da autonomi titolari di Regime Ordinario che godono di detrazioni al pari dei lavoratori dipendenti o pensionati. Diversamente, sia dai titolari di Regime Forfettario che non sono soggetti all’IRPEF ordinaria,  le imposte vengono calcolate tra il 5% ed il 15 in caso di percepimento di redditi soggetti all’IRPEF, come un canone di affitto o un reddito da lavoro dipendente.

Emilio Sturla Furnò