News | 05 novembre 2026, 12:00

Un Modello 231 correttamente applicato può evitare l’interdittiva antimafia

Interdittive antimafia e modello 231/01

Un Modello 231 correttamente applicato può evitare l’interdittiva antimafia

Nell’ambito del procedimento amministrativo che può portare il Prefetto ad emettere una interdittiva antimafia nei confronti di un ente ritenuto “contaminato” dalla criminalità organizzata di stampo mafioso, il DL 152/2021, all’art. 94 bis, ha previsto la possibilità che il Prefetto adotti misure amministrative di cd. prevenzione collaborativa: “1. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive all'impresa, società o associazione interessata, con provvedimento motivato, l'osservanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure: a) adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasionale; ….”.

Attenzione: la norma si applica nel solo caso in cui l’ente abbia operato un’agevolazione meramente occasionale di una organizzazione criminale, cioè legata a fattori non strutturali dell’ente e rimuovibili attraverso un processo di rigenerazione organizzativa, che passa attraverso l’adozione di un corretto ed esaustivo Modello 231 tale da eliminare i fattori di rischio della consumazione dei reati presupposto previsti dall’art. 24 ter del D lgs 231/01.

L’adozione del Modello 231 da parte di un ente che viene sottoposto al procedimento della prevenzione collaborativa deve essere dunque in grado di eliminare tutti i fattori di rischio, sia soggettivi che oggettivi: ad esempio, la rimozione di soggetti interni all’ente che siano risultati contigui alle organizzazioni criminali investigate o che si siano prestati, a qualsiasi titolo, per agevolare occasionalmente l’organizzazione criminale stessa attraverso forniture di beni o servizi o l’assunzione di maestranze. Ancora, il Modello deve evitare che l’ente possa essere utilizzato, anche solo occasionalmente, per favorire l’accesso a beni, appalti o servizi pubblici, da parte di altri soggetti legati alla organizzazione mafiosa (per tale ragione va prevista nelle procedure operative una stretta vigilanza su fornitori o sub appaltatori in stretta collaborazione con il Gruppo Interforze Antimafia della Prefettura), così come va rafforzata la vigilanza interna, con apposite procedure, su eventuali fatturazioni per operazioni inesistenti.

Tali procedure applicative del Modello vanno adeguatamente armonizzate con un puntuale Codice Etico dell’ente, che indichi chiaramente i valori a cui l’ente vuole ispirarsi, ed un conseguente Regolamento di disciplina che preveda effettivi procedimenti sanzionatori, in esecuzione di previsioni contrattuali, anche a carico degli amministratori e dirigenti dell’ente, oltre che a carico del personale dipendente.

Ruolo fondamentale in questa architettura è chiaramente svolto da un Organismo di vigilanza autonomo ed indipendente, presente con regolarità in azienda, professionalmente preparato anche nel delicato settore della prevenzione antimafia, ed autorevole anche nella interlocuzione con il GIA ed il delegato del Prefetto.

Ad esempio, un problema che frequentemente l’ente sottoposto al procedimento amministrativo per l’emissione dell’informazione antimafia si trova ad affrontare, è quello della presenza in azienda di dipendenti, ereditati da contratti di appalto a cui si è subentrati “ope legis”, che risultano avere stretti legami con soggetti legati alla criminalità organizzata del luogo.

Quando si tratta di ruoli puramente esecutivi (tipico il caso delle aziende che gestiscono appalti di raccolta dei rifiuti solidi urbani) può risultare molto complesso rescindere il rapporto di lavoro solo sulla base della contestazione della Prefettura che li indica come rientranti nella cerchia parentale di soggetti “pericolosi”. In tal caso, per evitare contestazioni, occorrerà dimostrare che l’ente non attribuisce a tali soggetti ruoli di responsabilità diversi da quelli contrattualmente previsti e che le loro mansioni non sono in grado di manifestare, all’interno dell’ente ed all’esterno, l’interesse o la forza intimidatrice dell’organizzazione criminale.

I tempi previsti dalla norma per la fase della prevenzione collaborativa sono di sei mesi (massimo un anno), nel corso dei quali deve essere completata la fase di analisi dell’ente e la predisposizione di un valido modello organizzativo in grado di prevenire la consumazione dei reati presupposto previsti dall’art. 24 ter del D lgs 231/01. Un periodo molto breve, se si tiene conto dei tempi necessari per avviare l’interlocuzione con il Prefetto, e successivamente con il G.I.A. o con gli esperti nominati dal Prefetto, analizzare il provvedimento prefettizio, realizzare un Modello efficace attraverso gli ordinari strumenti di verifica dell’organizzazione aziendale, testarlo adeguatamente e proporlo alla verifica del Prefetto.

Appare, quindi, opportuno avvalersi di schemi di Modello già testati efficacemente e validati dal Ministero della giustizia, quali quelli predisposti da Confindustria con le sue Linee Guida, e, ove possibile, far validare il Modello attraverso una certificazione rilasciata da un ente abilitato.

Un percorso complesso, che deve essere affidato a professionisti esperti in questo specifico settore, in grado di acquisire con celerità la conoscenza della struttura aziendale e predisporre procedure adeguate a prevenire gli specifici reati presupposto.

Maurizio Vallone