Imprese e professionisti con partita Iva potranno, a inizio 2027, valutare la regolarizzazione fiscale degli anni 2020-2023. L’Agenzia delle Entrate ha definito modalità e scadenze del ravvedimento speciale collegato al concordato preventivo biennale, introdotto dall’articolo 29 del decreto legislativo 148/2026. L’opzione sarà esercitabile dal 1° gennaio al 15 marzo 2027, ed è riservata a chi ha già aderito al concordato per il biennio 2024-2025 e sceglie di rinnovarlo per il 2026-2027.
Regolarizzazione selettiva, decisivi gli Isa
Il meccanismo permette di sanare una o più annualità pregresse attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva sui redditi, sulle relative addizionali e sull’Irap. Non è necessario includere tutti e quattro gli esercizi: ciascun contribuente può individuare gli anni da regolarizzare, con un’opzione distinta per ogni periodo d’imposta. La platea comprende chi ha applicato gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) dal 2020 al 2023, oltre ai soggetti che in quegli anni hanno dichiarato specifiche cause di esclusione o condizioni di non normale svolgimento dell’attività. Secondo decreto il calcolo è legato alla differenza tra redditi già dichiarati e una base imponibile determinata in funzione del punteggio Isa. Per le imposte sui redditi, la maggiorazione della base di riferimento varia dal 5% per il punteggio massimo (10) fino al 50% per il minimo (meno di 3). Il livello di affidabilità fiscale incide dunque sull’importo da versare. L’Agenzia ha già messo a disposizione nel Cassetto fiscale dei contribuenti e degli intermediari delegati i dati ricavati dalle dichiarazioni presentate entro il 12 agosto 2026, così da agevolare le verifiche preliminari e la quantificazione degli importi.
Dieci rate mensili, ma attenzione alle scadenze
L’adesione si perfeziona presentando il modello F24 relativo al pagamento in un’unica soluzione oppure della prima rata, entro il 15 marzo 2027. È possibile distribuire il versamento in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, con interessi al tasso legale a partire dal 16 marzo. Il beneficio resta autonomo per ciascuna annualità: il mancato pagamento di una rata determina la decadenza limitatamente all’anno interessato, senza coinvolgere automaticamente gli altri periodi regolarizzati. Il ritardo nel versamento di una rata successiva alla prima, se sanato entro la scadenza della rata seguente, non comporta invece la perdita della rateazione. Per le partite Iva, la valutazione richiederà quindi di confrontare il costo della regolarizzazione con la liquidità disponibile e con gli impegni fiscali futuri. Restano esclusi coloro che aderiscono per la prima volta al concordato nel biennio 2026-2027: il rinnovo dell’accordo precedente è una condizione essenziale per accedere al regime agevolato.






