Il doppio requisito consolidato. Con l'ordinanza n. 12381 del 3 maggio 2026, la Cassazione ribadisce che non basta la nominatività: serve anche un diritto attuale ed esigibile ad ottenere dal trustee l'assegnazione del reddito. Nel caso deciso, il trustee conservava piena discrezionalità su tempi e misura delle distribuzioni: il beneficiario, pur nominato, non era quindi "individuato" ai fini fiscali, e il trust andava trattato come opaco. La pronuncia richiama le ordinanze 3986/2021 e 7973/2021 e la prassi (circolari 48/E/2007, 61/E/2010, 34/E/2022, risoluzione 425/E/2008).
Il segnale di segno opposto. L'ordinanza n. 15674 del 22 maggio 2026, relativa a un caso con disponenti anche co-trustee e beneficiari, sembra invece far leva sulla sola imputazione "in ogni caso" prevista dalla norma, senza richiamare il requisito del diritto esigibile. Non pare tuttavia trattarsi di un revirement: la ricorrente non aveva sollevato l'eccezione sulla mancanza di un diritto immediato alla distribuzione, limitandosi a contestare la validità del trust. La decisione va quindi letta come effetto della specifica dinamica processuale, non come mutamento di indirizzo.
Le novità di prassi 2026. Sul fronte IVAFE, la risposta a interpello n. 84 del 25 marzo 2026 ha confermato, in linea con la circolare 34/E/2022, che il beneficiario individuato di un trust trasparente non deve l'imposta patrimoniale se non ha poteri gestori né titolarità diretta sui beni esteri: la sua posizione resta obbligatoria, non reale. Sul fronte dell'interposizione, la risposta n. 125 del 18 giugno 2026 ha escluso l'autonoma soggettività fiscale di un trust in cui le funzioni di trustee e le posizioni di beneficiario si sovrapponevano sostanzialmente, richiamando ancora le circolari 61/E/2010 e 34/E/2022.
In sintesi, per i professionisti la verifica va condotta caso per caso sul contenuto reale dei poteri del trustee e sui diritti effettivi dei beneficiari, più che sulla sola formulazione dell'atto istitutivo: solo la compresenza di individuazione nominativa e diritto esigibile giustifica la tassazione per trasparenza.


Andrea Nano



