News | 06 ottobre 2026, 10:00

Trust trasparenti e opachi: l'imputazione del reddito ai beneficiari individuati

Trust trasparenti e opachi: l'imputazione del reddito ai beneficiari individuati

L'art. 73, comma 2, del Tuir stabilisce che, quando i beneficiari del trust sono "individuati", i redditi conseguiti dal trust sono loro imputati "in ogni caso", in proporzione alla quota di partecipazione risultante dall'atto istitutivo o da documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Su questa previsione poggia la distinzione tra trust "trasparenti", in cui il reddito è tassato per trasparenza in capo ai beneficiari, e trust "opachi", in cui l'obbligazione tributaria grava sul trust medesimo quale soggetto Ires.
Il nodo interpretativo riguarda la nozione di "beneficiario individuato". A fronte di un dettato normativo scarno, l'Agenzia delle Entrate (Circolari 48/2007, 61/2010 e 34/2022; Risoluzione 425/2008) ha chiarito che non basta che il soggetto sia nominato o astrattamente designato nell'atto di trust: occorre che sia titolare di un diritto attuale al reddito. Il beneficiario individuato è, cioè, il beneficiario di "reddito individuato", che esprime una capacità contributiva attuale e può pretendere dal trustee, nel medesimo periodo d'imposta, il pagamento o l'assegnazione della quota di reddito.
A tale impostazione si è costantemente allineata la Cassazione, richiedendo la sussistenza congiunta di due requisiti: la puntuale individuazione del soggetto nell'atto istitutivo (o in altri documenti rilevanti) e la titolarità del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione del reddito imputato (tra le altre, Cass. 12381/2026, 7973/2021 e 3986/2021).
In questo quadro si inserisce l'ordinanza 15674 del 22 maggio 2026, che pare discostarsi dall'orientamento consolidato. In un caso in cui i disponenti erano anche co-trustee e beneficiari, la Corte ha affermato che il reddito è imputabile al beneficiario "in ogni caso", e quindi a prescindere dall'effettiva percezione, senza alcun riferimento alla necessità del diritto di pretendere l'assegnazione: sembrerebbe così collegare la trasparenza alla mera identificazione nominativa.
La pronuncia, tuttavia, non va letta come un revirement — che esigerebbe un'ampia motivazione — bensì come esito del concreto sviluppo processuale. La ricorrente non avrebbe eccepito l'assenza del diritto all'immediata attribuzione dei redditi, limitandosi a sostenere la valida esistenza del trust: circostanza di per sé irrilevante, che ha condotto i giudici a confermare la decisione di secondo grado.
Sul piano operativo, la distinzione tra trust trasparente e opaco continua dunque a fondarsi sul diritto attuale del beneficiario al reddito, da presidiare con una redazione accurata e non equivoca dell'atto istitutivo.

Andrea Nano