Con la sentenza n. 51 del 14 aprile 2026, la Corte Costituzionale ha ridisegnato in modo significativo il quadro normativo relativo alla circolazione internazionale delle opere d'arte di minore valore economico, introducendo importanti novità operative per collezionisti, mercanti d'arte, gallerie e — non ultimo — per i professionisti che li assistono.
Il Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) disciplina, all'art. 72, la certificazione delle opere d'arte temporaneamente importate in Italia dall'estero. Nella formulazione previgente, tale certificazione — con i rilevanti benefici che ne derivano in termini di procedimento agevolato per la riesportazione e di esenzione dagli interventi di tutela durante la permanenza sul territorio nazionale — era riservata alle sole opere di valore superiore a 13.500 euro, di autore deceduto e realizzate da più di 70 anni. Le opere al di sotto di tale soglia ne erano escluse, così come quelle di autori viventi o di realizzazione più recente.
Il TAR Lazio aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale, rilevando un'irragionevole disparità di trattamento: paradossalmente, le opere destinate a circolare con maggiore frequenza e facilità — proprio perché di valore più contenuto — erano quelle prive di qualsiasi strumento di certificazione e tutela giuridica per il loro proprietario.
La Corte Costituzionale ha accolto parzialmente le censure. Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, del Codice dei beni culturali nella parte in cui esclude dalla certificazione le opere antiche di valore inferiore a 13.500 euro. La medesima illegittimità è stata estesa alle opere di autore vivente o realizzate da meno di 70 anni, anch'esse sino ad oggi escluse dall'accesso al regime certificatorio.
Ha invece ritenuto infondate le questioni relative al potere di acquisto coattivo: la scelta di limitare tale potere alle sole opere di valore superiore alla soglia costituisce, ad avviso della Corte, un bilanciamento non irragionevole tra protezione del patrimonio culturale e tutela del diritto di proprietà. La salvaguardia del patrimonio culturale per le opere di minore importo rimane comunque garantita attraverso gli strumenti della dichiarazione di interesse culturale e dell'espropriazione.
Per i professionisti che operano nel settore, la sentenza apre scenari operativi di rilievo. Chi importa temporaneamente in Italia opere d'arte di valore inferiore a 13.500 euro — sia antiche sia contemporanee — potrà ora richiedere la certificazione, ottenendo così la garanzia di un procedimento agevolato per la successiva riesportazione e l'esenzione dagli interventi di tutela durante la permanenza sul territorio nazionale. Si tratta di una tutela concreta e preziosa, soprattutto per fiere, mostre temporanee e operazioni di art advisory internazionale, dove la certezza giuridica sulla restituzione delle opere è condizione imprescindibile per la partecipazione degli operatori esteri.
La sentenza della Consulta corregge un'asimmetria normativa che penalizzava ingiustificatamente il segmento più dinamico del mercato dell'arte. Ora spetta al legislatore adeguare il testo del Codice dei beni culturali alle indicazioni della Corte, definendo le modalità procedurali per l'estensione della certificazione. Nel frattempo, la pronuncia è immediatamente applicabile, e i professionisti farebbero bene ad aggiornare la propria consulenza a collezionisti e operatori del settore.


Andrea Nano



