News | 16 aprile 2026, 12:00

Cosa rischia l’imprenditore per un piccolo regalo ad un pubblico dipendente?

Se il dono è correlato ad un dovere del pubblico dipendente è corruzione.

Cosa rischia l’imprenditore per un piccolo regalo ad un pubblico dipendente?

Il DPR 16 aprile 2013 n. 62 definisce gli obblighi di comportamento dei Pubblici Dipendenti nei confronti dei privati. All’articolo 4.2 recita: “Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali”.

Il decreto peraltro dispone l’assoluto divieto per il dipendente pubblico di ricevere benefici, anche di modesta entità, da soggetti che “possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.”

Il successivo articolo 5 indica nel limite di 150 euro il modico valore dei regali o utilità d’uso che il pubblico dipendente può accettare.

Il caso pratico che si è presentato all’attenzione della VI^ Sez. penale della Corte di Cassazione nella recentissima sentenza n. 8675/26 riguardo all’assoluzione in appello di due ispettori del lavoro, che avevano ricevuto da un imprenditore in regalo due cassette di pesce, del valore complessivo di 130 euro, affinché non procedessero per alcune violazioni riscontrate in materia di sicurezza sul lavoro.

La motivazione della sentenza di assoluzione in appello si basava proprio sulla modesta entità del regalo, inferiore al parametro indicato nel Codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti.

La Suprema Corte ribalta la decisione di merito, motivando che: “Perché sussista la fattispecie di corruzione propria, occorre che sia dimostrato che l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia rappresentato lo scopo e la causa della dazione del danaro o dell'utilità da parte del privato in favore del pubblico agente. Qualora, dunque sia dimostrata la corrispettività, intesa quale nesso di causa ed effetto, tra la dazione del privato e l'atto del pubblico agente, sussiste il delitto di corruzione, indipendentemente dal modico valore del danaro o dell'utilità erogata dal privato (e, dunque, anche se le prestazioni siano sproporzionate e se il pubblico agente abbia venduto la funzione "per poco").

“Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, infatti, consente i regali di piccolo valore, ma solo a condizione che non costituiscano il corrispettivo di attività del pubblico dipendente; i pagamenti per l'esercizio della funzione o per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, infatti, non sono consentiti, anche se modici.

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dunque, non legittima affatto “la corruzione di modesta entità” ma, regolando una situazione di fatto diversa da quella delle fattispecie di corruzione, ha inteso disciplinare la ricezione di "regalie d'uso" per i pubblici dipendenti, al fine di evitare opacità e comportamenti inappropriati.”

In conclusione, l’imprenditore che offre denaro, regali o altra utilità per ottenere da un pubblico dipendente di omettere o ritardare un atto del proprio ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio, sarà imputabile del reato di corruzione previsto dall’art. 319 del codice penale, e ciò anche se l’entità del dono/utilità/vantaggio offerto sia di modico valore ed inferiore ai 150 euro.

Maurizio Vallone