News | 24 marzo 2026, 10:00

Enti del Terzo settore e nuovi parametri di commercialità

Il test cumulativo ridisegna il quadro fiscale

Enti del Terzo settore e nuovi parametri di commercialità

Con l’entrata a regime, dal 2026, della nuova fiscalità degli enti del Terzo settore, assume un ruolo centrale la corretta qualificazione delle attività svolte in termini di commercialità o non commercialità. I recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della bozza di circolare sul Codice del Terzo settore, contribuiscono a definire in modo più puntuale i criteri applicativi dell’articolo 79 CTS, incidendo in modo significativo sugli assetti organizzativi e contabili degli ETS.

Il fulcro della disciplina resta il test di commercialità delle attività di interesse generale. Tali attività si considerano non commerciali se svolte a fronte di corrispettivi inferiori ai costi effettivi, con una tolleranza di marginalità positiva entro il limite del 6% dei costi, purché non protratta per oltre tre esercizi consecutivi. Si tratta di una soglia che introduce un elemento di flessibilità, ma che richiede un attento monitoraggio nel tempo.

Particolarmente rilevante è l’interpretazione estensiva del concetto di “entrate sinallagmatiche”. Nel test di commercialità devono infatti essere inclusi anche i contributi pubblici aventi natura corrispettiva, come quelli derivanti da convenzioni, contratti di servizio o accreditamenti con la pubblica amministrazione. Ne deriva un superamento definitivo di letture semplificative che tendevano ad assimilare automaticamente tali contributi a proventi istituzionali.

Sul versante dei costi, l’Agenzia conferma un approccio di costo pieno, comprensivo di oneri diretti e indiretti. I costi promiscui possono essere imputati non solo in proporzione ai ricavi, ma anche secondo criteri alternativi fondati sul peso dei costi diretti delle singole attività, ampliando le possibilità di una rappresentazione più aderente alla realtà gestionale dell’ente.

Novità di rilievo è anche l’introduzione di un criterio di verifica cumulativa. Qualora l’ente svolga più attività di interesse generale caratterizzate da omogeneità o collegamento funzionale, il test di commercialità può essere effettuato considerando complessivamente entrate e uscite. Per gli ETS con ricavi non superiori a 300 mila euro, tale approccio unitario è ammesso in ogni caso, in un’ottica di semplificazione.

Infine, la qualificazione dell’ente nel suo complesso dipende dalla prevalenza delle attività non commerciali. Solo in presenza di tale requisito trova applicazione il regime agevolato che consente l’esclusione da imposizione dei contributi pubblici corrispettivi destinati alle attività di interesse generale. In questo nuovo scenario, il ruolo del professionista è decisivo nel supportare gli enti nella strutturazione dei sistemi contabili e nel presidio continuo dei parametri fiscali.

Andrea Nano