News | 05 marzo 2026, 12:00

La “colpa” del datore di lavoro

Sicurezza sul lavoro

La “colpa” del datore di lavoro

Proseguendo il commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 1909/2026 avviato nell’articolo pubblicato su questo giornale lo scorso 26 febbraio, appare utile analizzare come la Suprema Corte abbia articolato il suo ragionamento in ordine alla configurazione del reato colposo in capo al datore di lavoro, una volte verificato che l’azione del lavoratore infortunato non era abnorme o eccentrica rispetto alle mansioni a lui assegnate (circostanza che, già da sola, sarebbe valsa ad interrompere il nesso di causalità tra la condotta medesima e la responsabilità del datore di lavoro).

La Corte chiarisce che la verifica giudiziaria della colpa in capo al datore di lavoro si svolge in due fasi: dapprima, su un piano oggettivo, occorre accertare se il datore di lavoro abbia violato la norma cautelare posta a presidio del rischio-evento; di seguito, occorre verificare la cd. misura soggettiva della colpa, ossia se il comportamento atteso fosse in concreto esigibile, in considerazione di fattori situazionali e individuali.

Sul piano oggettivo, occorrerà in primo luogo individuare le regole di comportamento – norme codificate in testi normativi ovvero dettate dai doveri diligenza, prudenza e perizia – utili ad evitare l’evento lesivo: occorre verificare, in relazione al caso concreto, “gli elementi di differenziazione tra diversi specifici settori e livelli specialistici di attività”.

Di seguito, occorre valutare se il rispetto di tali regole cautelari avrebbe evitato l’evento o solo ridotto il rischio della sua verificazione, ossia se la condotta appropriata avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare l'evento dannoso: l’obiettivo è evitare un giudizio di responsabilità del datore di lavoro pur nei casi di forza maggiore o caso fortuito.

Tale verifica dell’efficacia delle norme cautelari va svolta ex ante, con una valutazione prognostica della condotta del datore di lavoro alla luce delle informazioni che erano disponibili al momento del fatto e non in base alle conseguenze effettive che si sono verificate successivamente.

La verifica della “misura soggettiva della colpa” presuppone un giudizio "personalizzato" di responsabilità: in sostanza, occorre escludere l’esistenza di circostanze di fatto anomale cui poter attribuire una funzione scusante, quindi di esclusione della colpevolezza, nella misura in cui rendano in concreto "inesigibile" il rispetto del dovere di diligenza.

Quindi, condividendo il pensiero della Suprema Corte, occorrerà guardare sempre di più al caso concreto, dando il giusto rilievo all’autoresponsabilità del lavoratore, quando costui è stato correttamente formato ed informato sui rischi connessi alle sue mansioni.

Invero, tale autoresponsabilità può generare un giustificato affidamento del datore di lavoro nell’individuazione ed adozione delle misure cautelari atte a realizzare un ambiente lavorativo sicuro ed idoneo a prevenire, o quanto meno a ridurre, i rischi di incidenti ovvero, in mancanza o insufficienza di tali regole, per l’attribuzione di una loro responsabilità per colpa.

Maurizio Vallone