Con la recente sentenza n. 30039/2025, depositata il 1 settembre u.s., la Corte di Cassazione si è pronunciata su una complessa vicenda giudiziaria scaturita dal decesso del dipendente di una ditta subappaltatrice per lavori di carpenteria eseguiti in provincia di Palermo.
La Corte ha esaminato la richiesta di revisione della sentenza della Corte di appello che aveva condannato la società ai sensi del D Lgs 231/2001, avendo valutato che il suo modello di organizzazione e gestione era stato formulato con indicazioni generiche e di “mero monito”, non contenendo “alcuna indicazione su come tali aspetti devono essere controllati”.
La Suprema corte, nell’accogliere il ricorso, osserva che “il modello di organizzazione e gestione, per sua natura e struttura, non può e non deve scendere nel dettaglio operativo specifico, ma deve limitarsi a delineare i principi, le procedure generali e i flussi informativi necessari per prevenire la commissione di reati. La specificità operativa è demandata ai documenti di valutazione dei rischi, alle istruzioni operative e alle procedure tecniche di dettaglio, che costituiscono strumenti distinti e complementari rispetto al modello organizzativo”.
Aggiunge la Corte che il modello organizzativo ex D.Igs. 231/2001 ha una funzione di governance e di controllo dei processi decisionali, non di dettaglio tecnico-operativo e che le procedure ivi contenute devono necessariamente avere un carattere generale e sistematico, poiché la loro funzione è quella di assicurare che le decisioni operative vengano assunte secondo criteri di legalità e nel rispetto dei flussi informativi e di controllo predefiniti.
La pretesa che il MOG contenga regolamentazione dettagliata in ordine ad ogni aspetto dell’attività d’impresa farebbe venir meno la stessa ratio del MOG così come pensata dal legislatore, ed anzi, continua la Cassazione, “un modello organizzativo che scendesse nel dettaglio tecnico-operativo specifico non solo eccederebbe le proprie funzioni, ma risulterebbe inadeguato proprio sotto il profilo sistematico e organizzativo.”
Ciò implica che vi sia sempre uno stretto raccordo tra il MOG e gli altri strumenti di prevenzione dei reati all’interno dell’azienda: tali documenti vanno quindi pensati, elaborati ed applicati in maniera unitaria ed integrata, e non presi in considerazione isolatamente. E’ tutto il complesso delle regole aziendali che deve essere coordinato e funzionale, dal flusso informativo da e verso l’Organismo di vigilanza, al Codice Etico, al DVR ed a tutti i suoi annessi previsti dal T.U. n. 81/08, al regolamento di disciplina, alle procedure per favorire il Whistleblowing, alle verifiche dei flussi di cassa e le delibere degli Organi di vertice societari.
Ed è questo complessivo sistema regolamentare che deve essere valutato dal Giudice al momento di determinare una eventuale responsabilità amministrativa dell’Ente, per evitare che l’azienda virtuosa, che ha investito in un sano sistema di regole interne con costi non marginali, possa non vedersi applicare l’esimente prevista dall’art. 6 del D Lgs 231/01.


Maurizio Vallone



