News | 20 gennaio 2026, 09:00

IVA e Terzo settore: la proroga al 2036 tra stabilità operativa e confronto europeo

Tra diritto interno e diritto UE, una finestra temporale per ridefinire il trattamento IVA delle attività istituzionali.

IVA e Terzo settore: la proroga al 2036 tra stabilità operativa e confronto europeo

La recente proroga al 2036 del regime di esclusione IVA per i corrispettivi specifici versati dagli associati agli enti associativi rappresenta un passaggio di rilievo nel complesso processo di adeguamento della disciplina nazionale al diritto unionale. L’intervento normativo, lungi dall’essere una semplice dilazione temporale, offre un quadro di maggiore stabilità operativa per un’ampia platea di enti non profit, consentendo al contempo di proseguire il dialogo con la Commissione europea su un tema storicamente sensibile: il corretto perimetro dell’esenzione IVA per le attività istituzionali.

Dal punto di vista sistematico, la proroga consente di mantenere fino al 2036 l’impostazione fondata sull’articolo 4 del DPR 633/1972, evitando l’immediata applicazione delle modifiche introdotte dal DL 146/2021, che avrebbero comportato un ampliamento dell’area di imponibilità IVA per molte realtà associative. In termini pratici, ciò si traduce nella continuità del modello gestionale per associazioni, enti sportivi dilettantistici e APS, che possono proseguire le attività istituzionali senza l’obbligo generalizzato di apertura della partita IVA e senza un disallineamento tra imposte dirette e tributo armonizzato.

Particolarmente rilevante è l’impatto sulle attività accessorie, come la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi associative, ambito nel quale l’assenza della proroga avrebbe generato evidenti incoerenze tra qualificazione reddituale e trattamento IVA. In questo senso, il rinvio consente di preservare una lettura unitaria dell’attività istituzionale, coerente con i principi del Codice del Terzo settore.

Sul fronte degli enti del Terzo settore, il legislatore interviene anche sul riordino delle esenzioni di cui all’articolo 10 del decreto IVA, superando il riferimento alla “non commercialità” dell’ente quale requisito soggettivo e ridefinendo l’accesso ai regimi agevolativi. L’estensione dell’aliquota ridotta del 5% ad alcune prestazioni socio-sanitarie ed educative svolte da imprese sociali non societarie rappresenta un correttivo significativo, volto a evitare un irragionevole salto all’aliquota ordinaria.

Nel complesso, la proroga al 2036 non va letta come una sospensione del problema, ma come una finestra temporale per costruire una disciplina IVA più coerente con il diritto europeo, graduata in base alle dimensioni e alla natura degli enti e capace di coniugare neutralità dell’imposta e tutela delle finalità solidaristiche. Per i professionisti, ciò implica la necessità di monitorare attentamente l’evoluzione normativa, accompagnando gli enti in scelte consapevoli che tengano conto non solo dell’oggi, ma anche dello scenario post-2036.

Andrea Nano