È il reddito a determinare il calcolo. L’IRPEF – acronimo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche – è quella tassa prevista e calcolata sulla base di requisiti ben precisi che si trovano elencati nel sito dell’Agenzia delle Entrate. Un’ imposta dovuta dalle persone fisiche che percepiscono redditi di provenienza diversa: da quelli fondiari, ossia legati fabbricati e terreni, ai redditi da capitale, sino a quelli da lavoro dipendente, comprensivi dei redditi che arrivano da lavoro dipendente e pensione. Rientrano nell’elenco, i redditi da lavoro autonomo, impresa e quelli che, come specificato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono enumerati nell’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Secondo disposizione, il versamento dell’IRPEF avviene con un acconto – che corrisponde all’anno in corso, in una o due rate - ed un saldo che riguarda l’anno antecedente. Per quel che concerne l’acconto, il sito parla chiaro: “l’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno in corso (riferita, quindi, all’anno precedente) è superiore a 51,65 euro una volta sottratti le detrazioni, i crediti d’imposta, le ritenute e le eccedenze. L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo”.
Il pagamento dell’imposta – e ciò vale per tutti i contribuenti – deve avvenire attraverso l’apposito modello F24. La determinazione del numero delle rate avviene in base all’importo; una sola rata quando la cifra è inferiore a 257,52 euro da versare entro al data del 30 novembre. In caso di superamento della cifra suddetta (vale anche quando la cifra è pari), le rate dell’imposta divengono due e sono calcolate in percentuale di 40% del totale, da versarsi entro il 30 giugno, ed il restante 60% entro il 30 novembre.
Per i lavoratori con Partita IVA che hanno adottato il Regime Forfettario viene richiesto di applicare ISA, ovvero gli Indici Sintetici dell’Affidabilità. Anche in questo caso, le rate possono essere una o due a seconda del totale: un versamento unico entro il 30 novembre quando il totale dovuto è sotto la cifra di 206 euro, due rate della medesima cifra in corrispondenza delle date del 30 giugno e 30 novembre.
In sintesi: salvo proroghe, il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è, invece, il 30 novembre.
È importante sapere che – in caso il contribuente non risulti residente – i versamenti delle tasse possono avvenire anche attraverso bonifici bancari o utilizzando gli appositi servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Cambia il processo per coloro che presentano il modello 730: in tale situazione, infatti, sia le somme a debito che quelle a credito vengono trattenuti o saldati in via diretta sullo stipendio dal sostituto d’imposta, caso per caso, dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico.
News | 26 maggio 2025, 12:00
IRPEF: cos’e, chi deve pagare e le scadenze
Persone fisiche: l’imposta si calcola in base al reddito
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