News | 12 maggio 2025, 12:00

Insegnante di danza? Ecco i primi passi dei contribuenti

Dal Codice Ateco alla scelta del regime

Insegnante di danza? Ecco i primi passi dei contribuenti

Ballo che passione. Ma per molti, può rappresentare una professione, un’attività lavorativa per la quale è necessario organizzare con attenzione la gestione fiscale. Una professione, quella dei maestri di ballo, in crescita secondo le ultime stime. Il desiderio di trasmettere alle giovani leve ciò che si è imparato e vissuto come danzatori professionisti è cresciuto negli anni, tanto da assistere all’apertura di numerose scuole di ballo in tutta Italia.

La professione di insegnante di danza prevede un percorso preciso – per usare un gioco di parole - sin dai “primi passi”.  Prima di tutto, occorre conoscere il codice Ateco al quale la categoria professionale appartiene. Consultando il sito della Agenzia dell’Entrate, alla voce corsi di danza corrisponde il codice 85.52.01. Una volta individuato il codice di appartenenza, il professionista dovrà valutare con attenzione i requisiti per la scelta del regime fiscale da adottare. Come per le altre categorie professionali, la scelta del regime fiscale viene determinata dal reddito. Premesso che è buona norma rivolgersi ad un commercialista professionista per approfondire in tal senso, per coloro che intraprendono l’attività di insegnante di ballo, l’opzione si orienta, generalmente, verso il Regime Forfettario, in considerazione del reddito di un’attività di prima apertura. In ogni caso, il reddito imponibile dovrà essere conteggiato tenendo conto delle fatture incassate durante l’anno. Su tali ricavi dovrà essere considerata una peculiare percentuale, il coefficiente di redditività, legata ad ogni tipologia di codice Ateco.

Per gli insegnati di ballo, il coefficiente di redditività sugli incassi è soggetto ad imposta e, quindi, contribuzione. Allo stesso tempo, verrà considerata cosiddetta spesa forfettaria, la percentuale rimanente. In questo modo, l’insegnante di danza viene considerato alla pari di un libero professionista e dovrà comportarsi come tale, versando i contributi in percentuale all’INPS.

Importante la distinzione sull’attività corsi di danza, ossia, se tale professione viene svolta in strutture allestite dove il pubblico possa assistere a saggi di danza o performance, diversamente, presso spazi in cui non sono presenti strutture adeguate ad accogliere un pubblico.

Per la prima, occorrerà la Licenza che viene rilasciata dal Comune in cui viene svolta. Sarà necessario inoltrare la pratica di comunicazione unica d’impresa al Registro Imprese territorialmente competente.

Nel secondo caso, si suggeriscono – prima di tutto – controlli approfonditi sulla sede in base al regolamento sanitario del Comune al fine di definire l'idoneità igienico-sanitaria dei locali.

In entrambi i casi, nel fascicolo, dovrà essere inserita la seguente documentazione: pratica informatica per Registro Imprese/REA, Agenzia delle Entrate, eventualmente INPS, INAIL, Albo Artigiani e SUAP.

Emilio Sturla Furnò