Proseguendo nell’esame della sentenza n. 47564 del 9.11.23 della Corte di Cassazione in sede cautelare, è opportuno analizzare un altro argomento trattato dai Giudici di legittimità: quello della adeguatezza della misura interdittiva inflitta all’ente dal Giudice di primo grado.
Ricordiamo che la vicenda processuale trae origine dall’imputazione formulata dalla Procura della Repubblica di Genova nei confronti degli esponenti apicali di una SPA operante in ambito portuale, per aver costituito un’associazione a delinquere dedita ad una sistematica attività di produzione di false documentazioni atte a trarre in inganno i clienti circa i costi relativi a spese doganali, facendo maturare in capo alla SPA dei crediti nei confronti dei suoi clienti per spese in realtà mai sostenute.
La Suprema Corte ricostruiva così la vicenda giudiziaria: “Con ordinanza del 7 giugno 2023 il Tribunale di Genova ha parzialmente accolto l'appello proposto dalla OMISSIS avverso l'ordinanza del 10 maggio 2023, con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto, nei confronti della società, la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività d'impresa per la durata di sei mesi, con riguardo all'illecito amministrativo di cui all'art. 24-ter, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione alla commissione del delitto di associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen., finalizzata alla commissione di truffe aggravate e di falsi materiali in atto pubblico. Secondo la prospettazione accusatoria, attraverso documentazione falsa, gli associati, tutti ricoprenti ruoli apicali nella società …. avrebbero posto a carico dei clienti costi o spese doganali superiori agli esborsi effettivamente sostenuti. Il Tribunale, incontestati gli elementi costitutivi del reato, ha ritenuto, per quanto ancora rileva, insussistenti le cause di inapplicabilità delle sanzioni interdittive di cui all'art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 231 del 2001 e, in particolare, l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie. Il Tribunale, tuttavia, ha sostituito, in quanto maggiormente proporzionata alla portata dell'illecito, la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività d'impresa con quella della sospensione, sempre per sei mesi, delle autorizzazioni doganali rilasciate alla società, ai fini dell'accesso al servizio telematico doganale E.D.I. nonché della gestione della garanzia per i conti differiti e per il conto di transito Ti.”
Avverso l’ordinanza del Tribunale propone ricorso alla Suprema Corte di Cassazione il Procuratore della Repubblica di Genova, che lamentava l’erronea applicazione dell'art. 9, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 231/01, sottolineando che le meno afflittive misure adottate risultano sproporzionate per difetto all'entità del fatto e inidonee a soddisfare le esigenze cautelari in concreto ravvisate.
La Corte di Cassazione ritiene infondato il ricorso ritenendo che non può essere condiviso l'assunto per il quale le autorizzazioni, licenze o concessioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 231 del 2001 debbano identificarsi nei provvedimenti che consentono all’impresa di operare sul mercato, si tratterebbe di una interpretazione che, per un verso, finisce per rendere la lett. b) un duplicato della precedente lett. a), che contempla invece proprio le sanzioni interdittive dall'esercizio dell'attività imprenditoriale, in tal modo tradendo il principio di gradualità e di proporzionalità della risposta sanzionatoria e che, per altro verso, contrasta con la stessa lettera della legge che circoscrive la sua portata ai provvedimenti amministrativi funzionali alla commissione dell'illecito, ossia idonei a sviare l'attività imprenditoriale dalla necessaria cornice di legalità nella quale si deve svolgere.
La Corte ritiene, inoltre, inammissibile anche un ulteriore motivo di ricorso, ritenendo logica ed adeguata la decisione del Tribunale che aveva disposto l'attenuazione delle misure interdittive, in un quadro di bilanciamento tra esigenza di prevenzione - rispetto all'obiettivo di impedire la commissione di nuovi delitti - ed esigenza di continuità dell'attività imprenditoriale, anche alla luce dell'ormai disvelata trama del meccanismo fraudolento.
E’ dunque importante sottolineare che la Suprema Corte di Cassazione ritiene necessario, nella valutazione della misura interdittiva da infliggere all’ente, verificare in concreto la gradualità e proporzionalità di tale misura, affinché essa risulti sufficiente, idonea e funzionale alla prevenzione della commissione ulteriore dello specifico illecito accertato; in tale ambito, occorre valutare l’effettiva utilità di una misura interdittiva nei casi in cui il meccanismo fraudolento utilizzato sia ormai disvelato e notorio, e dunque, non facilmente replicabile in concreto.




