Il concordato preventivo biennale arriva al terzo appuntamento con regole più morbide proprio dove i contribuenti avevano chiesto più certezza: le ipotesi che fanno venire meno l'accordo durante il biennio. L'adesione per chi ha il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare va fatta entro il 31 ottobre 2026, ed entro la stessa data si può revocare un'accettazione precedente.
La distinzione di fondo resta quella tra cessazione e decadenza. La cessazione scatta quando, nel biennio, i presupposti su cui era stata costruita la proposta vengono meno o cambiano in modo significativo. Le cause sono elencate all'art. 21 del D.Lgs. 13/2024 e hanno effetto dal periodo d'imposta in cui si verifica l'evento. Tra queste figurano il cambio di attività con passaggio a un diverso ISA, la chiusura dell'attività, l'ingresso nel forfetario, alcune operazioni straordinarie e il superamento dei limiti di ricavi o compensi. Il concordato cessa inoltre quando circostanze eccezionali riducono reddito o valore della produzione netta effettivi di oltre il 30% rispetto a quanto concordato.
Proprio su questo punto il perimetro si è allargato. Con il DM dell'11 maggio 2026 rientrano tra gli eventi eccezionali anche i danni economici legati ai conflitti e alla situazione in Medio Oriente, se nell'anno l'indice dei prezzi cresce oltre il 5%.
La novità più consistente arriva però dal correttivo Omnibus. Dal CPB 2026-2027, per effetto del D.Lgs. 148/2026, le cause di cessazione che legano il professionista all'ente collettivo di cui fa parte non operano più quando le due attività ricadono in ISA diversi. Viene poi aperta una finestra per l'ingresso di nuovi soci: è ammesso solo per società di persone e associazioni professionali che rinnovano l'adesione per il 2026-2027, a condizione che i nuovi entrati abbiano avuto nel 2025 redditi da lavoro non oltre 35.000 euro.
La prassi ha fatto il resto, in entrambe le direzioni. Il passaggio alla nuova classificazione ATECO 2025, anche se comporta un ISA diverso, non fa cessare il concordato, perché non deriva da un reale cambiamento dell'attività. Al contrario, modificare la durata dell'esercizio sociale nel biennio fa cessare gli effetti della proposta e preclude l'adesione al biennio successivo.
Restare nel concordato conta anche oltre il biennio. La legge di bilancio 2026 prevede dal 2028 una ritenuta dello 0,5% sui pagamenti delle fatture B2B, che sale all'1% dal 2029, escludendo chi aderisce al CPB o all'adempimento collaborativo. Una cessazione non prevista, oltre a riportare la tassazione al regime ordinario, può quindi far perdere anche questo vantaggio.




