News - 22 ottobre 2026, 12:00

Riparazione delle conseguenze del reato

Non basta eliminare le carenze organizzative dell’ente in maniera solo formale per beneficiare della esclusione dell’applicazione della sanzione interdittiva prevista dall’art. 17 del D lgs 231 del 2001

Riparazione delle conseguenze del reato

La sentenza n. 47564 del 9.11.23 della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della necessità che l’adozione ex post del MOG abbia effettivamente eliminato le carenze organizzative che avevano dato causa alla commissione dell’illecito.

L’art. 17 del D. lgs. 231/2001 prevede che le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; inoltre, l'ente deve aver eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte, i vertici aziendali di una società operante in ambito portuale avevano costituito un’associazione per delinquere e, pertanto, l’ente veniva chiamato in causa per l’illecito amministrativo di cui all’art. 24-ter, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001.

La vicenda trae origine dalla Procura della Repubblica di Genova, che aveva contestato ad una SPA operante in ambito portuale una sistematica attività di produzione di false documentazioni atte a trarre in inganno una molteplicità di suoi clienti circa i costi relativi a spese doganali, facendo maturare in capo alla SPA dei crediti nei confronti dei suoi clienti per spese in realtà mai sostenute.

Il Tribunale della libertà di Genova, a cui la SPA si era rivolto argomentando di aver adottato ex post un MOG efficace, rigettava la richiesta di inapplicabilità della sanzione interdittiva ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. 231/2001. Il Tribunale rilevava che i presidi realizzati erano concretamente inadeguati a rimuovere le carenze organizzative che avevano determinato la commissione dell’illecito: infatti, la società era stata nuovamente querelata, successivamente alle condotte riparatorie, per la commissione di ulteriori truffe aventi le medesime caratteristiche delle precedenti compiute da uno degli associati a delinquere, il quale continuava a mantenere un ruolo apicale all’interno della società.

La SPA ricorreva per Cassazione, dolendosi del giudizio negativo in ordine all’idoneità del modello organizzativo adottato successivamente alla contestazione dell’illecito. Evidenziava la difesa dell’ente che la querela faceva riferimento a un delitto, quello di truffa, diverso rispetto a quello per il quale l’ente era stato sottoposto a misura cautelare (art. 416 c.p.) e cioè quello per il quale era stata realizzata la riorganizzazione del Modello per la prevenzione del rischio della commissione del reato.

Ancora, l’ente sosteneva che i fatti indicati con la querela si riferivano a un periodo antecedente alle misure organizzative adottate e perciò non potevano influire sul giudizio di efficacia del nuovo MOG.

La Suprema Corte, con la citata sentenza, non ha ritenuto adeguato il MOG realizzato post delictum allo scopo di beneficiare della esenzione dalla misura interdittiva, ritenendolo insufficiente perché viziato alla base dal non aver rimosso dai ruoli di vertice aziendale uno dei principali indagati per il reato di cui all’art. 416 C. P. (…) ”che, ben lungi dall'essersi dimesso,  conservava un ruolo apicale attraverso il quale aveva cercato di consolidare gli effetti di una truffa connotata dalle medesime caratteristiche di quelle oggetto del programma delittuoso dell'associazione”.

Pertanto, si mostrava evidente come la riorganizzazione risultante dal MOG adottato nelle more fosse di natura meramente formale ed inidonea a eliminare o limitare la possibilità della consumazione dei reati previsti dal D. lgs 231/01 anche della stessa natura di quelli già contestati.

La Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo che la concreta inadeguatezza colta dai giudici del merito fosse confermata dalla attuale presenza in organico del dirigente indagato, che aveva continuato la sua attività delittuosa perseguendo e consolidando il medesimo programma criminoso; né assumeva alcun rilievo il differente titolo tra il reato-presupposto e l’illecito successivamente verificatosi, in quanto quest’ultimo, essendo un reato fine dell’associazione, rappresenta una tipica modalità di attuazione del programma criminale e rientra nei rischi che l’ente deve ridurre, se non eliminare, attraverso il MOG e gli altri presidi.

Nel ragionamento della Corte, i presidi da adottare devono impedire non solo la protrazione o la ricaduta nello specifico reato ma anche quelle attività che sono connesse finalisticamente a quel reato o sono volte ad ottenerne il profitto.

Ne risulta che l’analisi da svolgere post delictum per ottenere un sistema di prevenzione dei reati presupposto efficace, tale da poter resistere ad un accertamento dell’Autorità giudiziaria per la valutazione delle esimenti previste per l’ente dal D. lgs 231/01, deve partire dalla verifica della contestazione dell’AG in capo agli indagati e ripercorrere tutto l’iter interno che ha portato alla consumazione del reato presupposto; occorre individuare tutti i soggetti coinvolti a vario titolo, non solo sotto il profilo penale, nel processo decisionale; verificarne le responsabilità anche sul piano amministrativo e disciplinare, offrendone le risultanze all’organismo di vertice aziendale per le doverose valutazioni, e, quindi, predisporre nuove procedure che tengano conto di tali verifiche e predispongano adeguati presidi ulteriormente rafforzati.

Maurizio Vallone

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