News | 08 ottobre 2026, 12:00

Gli obblighi dei lavoratori per la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Il lavoratore non ha solo diritti e tutele ma anche obblighi a cui deve attenersi.

Gli obblighi dei lavoratori per la tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Il D lgs 81/2008, che tratta la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dopo aver previsto gli obblighi ed i compiti del datore di lavoro volti a garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, prevede, all’art. 20, anche la necessaria partecipazione del lavoratore  “alla cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione ….”

Risulta, quindi, un intreccio articolato di compiti e responsabilità di tutti i soggetti che operano all’interno dell’azienda, sia di quelli con funzioni apicali, a partire dal datore di lavoro ed i suoi delegati e preposti, sino al RSPP, agli addetti al SPP ed al medico competente, sia dei singoli lavoratori, che sono considerati parte integrante del “sistema di salubrità e sicurezza” del luogo di lavoro.

Infatti, è proprio al lavoratore che si rivolge la dettagliata indicazione dell’art. 20, che impartisce precise disposizioni affinché questi contribuisca alla tutela e alla sicurezza del luogo di lavoro.

Le indicazioni della norma sono molto dettagliate, proprio perché delineano un ambito di responsabilità in capo ad un soggetto che, per la natura prettamente operativa ed esecutiva della sua attività, non può essere chiamato a rispondere se non per le sue dirette azioni od omissioni, le quali non possono richiedere valutazioni discrezionali o ambiti decisionali propri dei vertici aziendali e dei suoi rappresentanti o delegati.

Quindi, la responsabilità penale o amministrativa - ed aggiungerei anche disciplinare (tasto molto delicato e spesso foriero di forti contrasti con le organizzazioni sindacali) – del lavoratore si configura per la violazione, dolosa o colposa nei casi previsti dalla norma, quando risulta evidente che la corretta ed adeguata organizzazione datasi dall’azienda per la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro sia stata elusa dal comportamento del lavoratore che, nonostante adeguatamente formato ed informato sui rischi connessi alla attività lavorativa da svolgere in concreto, abbia deviato dalle regole prescritte ed abbia causato un danno a se stesso o ad un altro lavoratore o ai beni aziendali con un comportamento abnorme, eccentrico ed imprevedibile, tale che il datore di lavoro non potesse tempestivamente intervenire.

Principio, questo, espresso da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, 02/11/2018, n. 49885) che ha annullato senza rinvio, ma per la sola intervenuta prescrizione del reato, la sentenza di condanna della Corte d'appello di Firenze del 20/10/2017 di un lavoratore per il reato di cui all'art. 590, commi 1 e 2, C. P. (lesioni personali aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche).

Secondo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, il responsabile dello stabilimento aveva incaricato due operai di smontare una macchina per portare un motore, tramite un paranco, all'officina del piano sottostante, secondo dettagliate modalità che garantivano la sicurezza dell'operazione. I predetti dipendenti, concordemente, decidevano di non seguire le puntuali istruzioni date dal loro superiore, in quanto ritenute gravose, e insieme si adoperavano per rimuovere una porzione della griglia che faceva parte del pavimento di quel piano per calare la macchina da tale apertura utilizzando un paranco mobile che avevano attaccato ad una capretta metallica posta sopra la botola stessa. L'operazione era riuscita ed uno dei due operai era sceso al piano di sotto per togliere il cavo del paranco dal macchinario. I due, tuttavia, non concordavano le azioni successive e così l’operaio decideva di risalire subito al piano soprastante per vedere se il collega avesse bisogno di aiuto. Quest'ultimo, nel frattempo, si accingeva a riposizionare la griglia sulla apertura al fine di ripristinare il pavimento ed aveva, quindi, spostato la capretta metallica. La persona offesa metteva il piede nella botola non ancora richiusa e precipitava al piano inferiore, da un'altezza di 4,5 metri, riportando la frattura dell'astragalo con conseguente malattia della durata di 88 giorni.

La difesa aveva sostenuto che, nella qualità di semplice operaio, l’imputato non era gravato da alcun obbligo di natura antinfortunistica, non rivestendo la qualifica né di datore di lavoro né quella di altra figura equiparabile. Aveva contestato, quindi, l'applicabilità dell'art. 20, del d.lgs. n. 81/2008, affermando che il lavoratore non aveva compiuto, di propria esclusiva iniziativa, alcuna manovra pericolosa, in quanto aveva concordato e condiviso con la parte lesa le modalità operative dell’azione.

La Corte di cassazione, tuttavia, osserva che: “il giudizio di responsabilità si fonda sulla ritenuta posizione di garanzia ricoperta dall’imputato ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 81/2008. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in materia di infortuni sul lavoro, il lavoratore, in base al citato disposto normativo, è garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri colleghi di lavoro o di altre persone presenti, quando si trova nella condizione di intervenire per rimuovere le possibili cause di pericolo, in ragione della maggiore esperienza lavorativa (Sez. 4, n. 36452 del 15/05/2014,). Orbene, la Corte territoriale ha ritenuto che l’imputato, quale operaio addetto alla manutenzione, avesse un'anzianità ed una formazione tali da potere apprezzare e cogliere il pericolo creato dalla procedura seguita per calare il macchinario al piano sottostante, in violazione delle disposizioni appena ricevute dal superiore e del disposto normativo dell'art. 20, d.lgs. n. 81/2008.” Aggiunge la Corte che “ le risultanze già poste dai giudici di merito a fondamento della affermazione di responsabilità non consentono di pervenire ad una più favorevole declaratoria di non punibilità per ragioni di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.” a sottolineare che il quadro probatorio posto a base della condanna in sede di appello fosse valido e ben costruito.

Una sentenza importante, in quanto pone in rilievo il preciso obbligo da parte del lavoratore di attenersi alle regole di sicurezza dettate dal datore di lavoro e dai suoi delegati, regole che non sono derogabili per ragioni di convenienza del lavoratore legate ai tempi di lavoro o alla gravosità della mansione assegnata.

Maurizio Vallone