News - 01 ottobre 2026, 12:00

Entra in vigore il D.lgs 30 del 2026, che modifica il Codice del consumo.

Quali responsabilità per le aziende?

Entra in vigore il D.lgs 30 del 2026, che modifica il Codice del consumo.

Domenica 27 settembre u.s. è entrato in vigore il D lgs 30/26, recante modifiche al D. lgs 6/09/2005 n. 206 (Codice del consumo) in attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024.

La nuova normativa è destinata ad avere un forte impatto sul modo di comunicare di quelle aziende che offrono prodotti con indicazioni che richiamano una sostenibilità ambientale (cd. asserzione ambientale) anche se di carattere generico.

Infatti, il D lgs 30/26 così definisce l’”asserzione ambientale": “nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione europea o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo”; e prosegue: “ "asserzione ambientale generica": qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in una etichetta di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;”

Quindi, qualsiasi comunicazione commerciale - e per “qualsiasi” la norma comprende sia la forma scritta che quella orale, mediante testi o raffigurazioni ed anche attraverso media ed audiovisivi - la quale evochi un impatto positivo del prodotto sull’ambiente (come ad esempio le indicazione Eco, Green, biodegradabile, etc), deve essere supportata da una “etichetta di sostenibilità”.

 Tale etichetta può essere ottenuta attraverso un “sistema di certificazione": questo e’ definito quale “un sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un'impresa è conforme a determinati requisiti, che consente l'uso di una corrispondente etichetta di sostenibilità e le cui condizioni, compresi i requisiti, sono accessibili al pubblico”.

Allo stesso modo, la nuova norma vieta l’utilizzo di insegne, loghi e rappresentazioni grafiche che richiamino la sostenibilità ambientale senza che il prodotto sia corredato dalla citata certificazione.

Occorre quindi, per le aziende che operano nel settore, munirsi di una "eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali": prestazioni ambientali conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Ecolabel UE), a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione europea”

Ancora, la norma vieta di: “formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso …. quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto”: dunque, non è possibile indicare un prodotto come ecologico solo perché uno o più dei suoi componenti sono certificati come tali senza che lo sia l’intero prodotto o lo siano tutti i suoi componenti (ad esempio, non posso comunicare al pubblico che il mio sapone è ecologico solo perché il suo packaging è certificato come tale).

Ebbene, tutto ciò può avere un impatto sulla responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D lgs 231/01?

Il D lgs 30/26 non prevede specifiche fattispecie penali bensì solo sanzioni amministrative e tantomeno riporta una integrazione del catalogo dei reati presupposto.

 Tuttavia, potrebbe essere ben possibile che la condotta vietata dalla nuova normativa integri uno dei reati già previsti dal citato catalogo: ad esempio, un’ipotesi di truffa aggravata in danno dello Stato o della Comunità Europea (art 24 D lgs 231/01) posta in essere da soggetto in posizione apicale dell’ente nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.  Così, gli artifizi o raggiri potrebbero essere integrati dalla falsa dichiarazione pubblicitaria di offrire un prodotto certificato come eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali senza che, in realtà, tale certificazione copra integralmente il prodotto.

In definitiva, si prospetta un ulteriore momento di attenzione per le aziende che, ancor di più, necessitano al loro interno di strutture specializzate deputate alla prevenzione dei reati presupposto, che le preservino dal rischio della contestazione di illeciti amministrativi per reati posti in essere dai loro rappresentanti.

Maurizio Vallone

SU