Con la sentenza n. 8397 del 4/3/2026, la Corte di Cassazione – Sezione 4ª Penale - ha affrontato il tema dei criteri di imputazione di responsabilità dell’ente nei reati colposi e del diritto alla riduzione della sanzione in ragione dell’adozione di un corretto Modello organizzativo e dell’integrale risarcimento del danno subìto dal dipendente.
La Corte d'appello di L'Aquila aveva confermato, riducendola, la sanzione amministrativa irrogata ad un ente ritenuto responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies, comma 3 del d.lgs. 231/01 in conseguenza di un infortunio sul lavoro subìto da un dipendente tirocinante, il quale aveva riportato l'amputazione parziale delle prime falangi del terzo e del quarto dito della mano sinistra.
Il tirocinante, addetto al macchinario per la produzione di vassoi in plastica, aveva notato che un foglio della bobina si era inceppato e, nel cercare di fare ripartire la macchina ed estrarre la velina inceppata, aveva aperto la barriera di protezione presente sul lato destro, aveva inserito le mani all'interno ed era stato ferito dalla lama del coltello ivi presente la quale, anziché interrompersi, aveva ripreso a tagliare i fogli.
Le verifiche ispettive dei tecnici della ASL di Sulmona avevano accertato che il dipendente non aveva ricevuto informazioni circa il sistema di sicurezza della macchina e che i microinterruttori di sicurezza erano stati resi inefficaci dalla presenza di un selettore, posto a bordo macchina, che consentiva all'apparecchio di funzionare anche con i ripari aperti. Essi avevano evidenziato che la presenza dei ripari perimetrali era prevista come necessaria dall'art. 71, comma 1, d.lgs. n. 81/08 al fine di evitare che il coltello ed il contro-coltello presenti nel macchinario intercettassero gli arti superiori dei lavoratori.
Ricostruita ed accertata la commissione del delitto presupposto, il giudice di merito riconosceva la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo dipendente dal reato contestato, essendo emersa la mancata predisposizione, prima della commissione del delitto, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire fatti di reato della stessa specie di quello verificatosi, ancor più reso possibile dalla mancata ottemperanza all'osservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza.
Venivano altresì ravvisati gli elementi dell'interesse e del vantaggio nei confronti della società, alla luce dell'orientamento di legittimità che riconosce la sussistenza di tali requisiti ogni qualvolta la mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza sia finalizzata al risparmio di costi e di tempo attraverso la mancata formazione del lavoratore e la disattivazione del sistema di sicurezza in caso di inceppamento, così da permettere una continuità produttiva con massimizzazione delle esigenze di profitto.
Avverso la sentenza i difensori hanno proposto ricorso alla Corte di Cassazione, deducendo la violazione di legge (art. 12, commi 2 e 3, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231) e la carenza di motivazione della sentenza di merito; in particolare, contestavano l'erronea applicazione dell'art. 12, comma 3, che prevede, al ricorrere di entrambe le condizioni di cui all'art. 12, comma 2, la riduzione dalla metà ai due terzi della sanzione nonché la mancanza di motivazione sulla scelta di attestare la riduzione della sanzione nel minimo, ritenendo che l’ente, avendo risarcito integralmente il danno ed avendo provveduto ad adottare un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello per cui si procede, avrebbe dovuto veder ridurre la sanzione dalla metà ai due terzi e non invece di un terzo, come aveva sentenziato la Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha ritenuto che questo motivo di ricorso fosse fondato, motivando che; “L'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001 prevede che la sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente: 1) ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato; 2) ha adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello realizzato. Se concorrono entrambe le condizioni, il comma 3 della disposizione in esame prevede che la sanzione venga ridotta dalla metà ai due terzi.
Nella specie, la Corte d'appello, una volta rilevato l’avvenuto risarcimento integrale del danno nonché l'adozione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie, avrebbe quindi dovuto applicare la riduzione della sanzione nella misura dalla metà a due terzi (art. 12 comma 3) e non già nella misura di un terzo (art. 12, comma 2).
Quindi, una volta accertato che l'intenzione del giudice del gravame era quella di contenere nel minimo la riduzione della sanzione pecuniaria ("riduzione pari al minimo" pg. 9 sentenza), trattandosi di esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in questa sede in quanto sorretto da motivazione non manifestamente illogica, può procedersi alla relativa rideterminazione ai sensi del comma 3 dell'art. 12 d.lvo n. 231 del 2001, applicando la misura minima della riduzione (e così, euro 6.500,00 in luogo di euro 8.666,00), ex art. 620 comma 1 lett. I. c.p.p.”.
Quindi, la Suprema Corte ha confermato la piena efficacia dell’intervento dell’ente che, una volta integralmente risarcito il danno alla vittima dell’infortunio ed adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie, ha il diritto di beneficiare della riduzione della sanzione nella misura più vantaggiosa prevista dall’art. 12 comma 3 del D lgs 231/01.




