La Corte di Cassazione Sez. 2ª Penale con la sentenza n. 16218 del 5.5.2026 ha risolto un conflitto, che da alcuni anni aveva diviso dottrina e giurisprudenza, in ordine alle conseguenze della cancellazione della società dal registro delle imprese successiva ad una condanna della stessa per illecito amministrativo derivante dalla violazione del D lgs 231/01.
La controversia riguardava la possibilità di assimilare la cancellazione della società dal registro delle imprese alla morte del reo.
Secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza, è dirimente la mancata previsione, nel D. lgs 231/01, delle conseguenze sul piano penale della estinzione dell'ente a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, occupandosi gli artt. 28 e segg. unicamente delle vicende modificative dell'ente (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda). Dunque, si esclude la possibilità che la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese determini l'estinzione dell'illecito commesso nell'interesse e a vantaggio dello stesso. Secondo tale orientamento (cfr Cass. Sez. 4, n. 9006 del 22/02/2022, e Sez. 2, n. 37655 dell'8/06/2023) “la cancellazione potrebbe costituire un commodus discessus per sottrarsi alle conseguenze di una pronunzia giudiziaria partendo dalla stessa finalità di evitare che la compagine sociale, con cancellazioni "di comodo", paralizzi la risposta punitiva dell'ordinamento”.
Tale convincimento si fondava sulle seguenti argomentazioni:
1) le cause estintive dei reati costituiscono un numerus clausus e, dunque, non possono essere interpretate estensivamente;
2) il D.Lgs. 231 del 2001, quando ha inteso fare riferimento a cause estintive degli illeciti, lo ha esplicitato (art. 8, comma 2, sull'amnistia e art. 67 sulla prescrizione);
3) la liquidazione giudiziale della persona giuridica non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. 231 del 2001 (Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014) cosicché non vi sono ragioni per un diverso esito in ordine alla cancellazione della società;
4) il rinvio operato dall'art. 35 D.Lgs. 231 del 2001 alle disposizioni processuali relative all'imputato non è indiscriminato, ma solo "in quanto compatibili" (Sez. 4, n.9006/2022).
Di contro, la più recente giurisprudenza, tra cui la citata sentenza Cass 16218/26, ha ritenuto di aderire alla diversa interpretazione secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'illecito previsto dal D. lgs 231/2001, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell'imputato.
La Suprema Corte evidenzia come, all'epoca di approvazione del citato decreto legislativo (231/01), la giurisprudenza di legittimità civile fosse unanime nel ritenere che la cancellazione avesse effetti meramente dichiarativi, tanto da far permanere una "soggettività attenuata" della società con una legittimazione processuale (attiva o passiva) tale da consentire la prosecuzione, nei suoi confronti, del processo.
Tuttavia, a seguito della riforma delle società di capitali e cooperative, avvenuta con il D.Lgs. 6 del 2003, la cancellazione ha assunto effetti costitutivi, comportando l'estinzione irreversibile della società ai sensi dell'art. 2495 secondo comma cod. civ., e ciò anche in presenza di debiti rimasti insoddisfatti e rapporti non definiti, come ulteriormente confermato dalle Sezioni unite civili (Sez. U, nn. 4060, 4061 e 4062 4 del 22/02/2010 e Sez. U civ. 12/03/2013 nn. 6070, 6071 e 6072). E allora, secondo la Cassazione occorre valorizzare la norma citata per confermare che la cancellazione dal registro delle imprese comporti il venir meno della persona giuridica, con l'inevitabile conclusione che all'ente si estendono le disposizioni riguardanti l'imputato, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231 del 2001, e si generano, così, gli stessi effetti della morte del reo.
La diversa tesi - si è argomentato nella sentenza Sez. 6, n. 25648/2024 - non offre adeguata risposta ad alcune questioni dirimenti, la prima delle quali è l'inutilità, in caso di estinzione dell'ente, di irrogare le sanzioni previste dall'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231 del 2001, sia perché inflitte ad un soggetto inesistente sotto il profilo civilistico, sia perché esse mirano a limitare o inibire specifiche attività svolte dall'ente non solo per ragioni strettamente punitive, ma anche per favorirne l'adeguamento al sistema normativo, funzioni non perseguibili per assenza del soggetto destinatario.
D'altra parte, lo stesso art. 14 D.Lgs. n. 231 del 2001, secondo cui le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito commesso dall'ente, presuppone, dal punto di vista logico, che questo continui a svolgerla all'attualità, al fine di inibirla, condizione non esistente rispetto ad una società cancellata dal registro delle imprese.
In termini analoghi si deve concludere con riferimento alle sanzioni pecuniarie, la cui finalità è quella di colpire la disponibilità economica dell'ente necessaria per la sua operatività nel mondo giuridico, ma che, una volta venuta meno, non è più funzionale all'obiettivo perseguito.
Inoltre, estintosi l'ente, non residuano spazi per l'eventuale responsabilità patrimoniale di terzi quali, ad esempio, i soci e i liquidatori, affinché provvedano al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte alla società. Infatti, in ossequio ai principi di responsabilità personale e di colpevolezza sanciti dall'art. 27 Cost., di cui l'art. 27, comma 1, D. lgs 231/01 ("Responsabilità patrimoniale dell'ente") costituisce espressione, l’obbligazione derivante da reato ed irrogata all'ente non è applicabile a soggetti estranei alla fattispecie di reato che ha generato la responsabilità della persona giuridica.
Alla luce di dette considerazioni, dunque, la sopravvivenza della società cancellata dal registro delle imprese ai soli effetti penali, da un lato, determinerebbe l'applicazione di sanzioni inattuabili; dall'altro, essa finirebbe per gravare, in sede esecutiva, su soggetti terzi rispetto all'ente responsabile della violazione.
Infine, l'art. 27, comma 1, D. lgs 231/01, nel sancire che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o fondo comune, delinea una disciplina di carattere eccezionale ed introduce una norma di stretta interpretazione che, in quanto tale, non consente analogia in malam partem.
Quindi, in ultima analisi, la Corte ritiene che la questione vada risolta secondo l'art. 2495, secondo comma, cod. civ., che prevede un meccanismo di portata generale che non consente di stabilire effetti differenti a seconda che le cancellazioni dal registro delle imprese siano "fisiologiche" (cancellazione della società a seguito di chiusura della procedura fallimentare) o "fraudolente", ovverosia predisposte per eludere le sanzioni conseguenti agli eventuali illeciti posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio.




