In una recentissima sentenza (Cass. Penale, Sez. 4, del 23 maggio 2026, n. 18643), la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio una sentenza della Corte di appello di Bari, con la quale era stato condannato l’ente senza che, ad avviso della Cassazione, fosse operata una attenta valutazione dell’esistenza di una prova diretta della sua colpa di organizzazione.
La Suprema Corte ha evidenziato che:” Va premesso che l'illecito dell'ente è strutturato su una fattispecie complessa costituita sul piano oggettivo da tre elementi essenziali: la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con l'ente e la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso (art. 5 D.Lgs. n. 231/2001). A questi elementi si aggiunge l'elemento soggettivo della colpa di organizzazione, diversamente connotato a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o sottoposto all'altrui vigilanza e direzione (artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 231/2001). Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha precisato che la colpa di organizzazione deve intendersi in senso normativo ed è fondata sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli (cfr. Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014,Rv. 261106). L'ente risponde, quindi, per fatto proprio, per essere venuto meno al dovere di organizzazione funzionale alla prevenzione del rischio-reato: in questa prospettiva, la colpa di organizzazione dell'ente finisce per assumere la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, ovvero di elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione "colpevole" (ovvero rimproverabile) della regola cautelare (Sez. 4, n. 31665 del 25/06/2024, conf, in motivazione, Sez. 4, n. 21704 del 28/03/2023). La condotta dell'agente deve essere conseguenza non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica quanto di un preciso assetto organizzativo "negligente" dell'impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall'inottemperanza da parte dell'ente dell'obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione di uno dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del decreto n. 231/2001 e all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 non può assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente ma integra una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall'accusa" (Sez. 4, n. 18413 del 15/02/2022; Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021). Rimane, quindi, la rilevanza dei modelli di organizzazione e della disciplina prevista dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 231 del 2001, che è diversamente articolata proprio sulla base del tipo di legame tra l'autore del reato e l'ente, atteso che l'art. 6 prevede una disciplina per i casi in cui i reati siano stati commessi da soggetti apicali e l'art. 7 ne prevede una differente per i casi in cui i reati siano stati commessi da soggetti subordinati a quelli che rivestono ruoli apicali. Ed inoltre in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, occorre valutare i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 all'interesse o al vantaggio, che alternativi e concorrenti tra di loro, devono essere riferiti alla condotta anziché all'evento, pertanto, ricorre il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto (Sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015). Ebbene, nel caso di specie, la società oggi ricorrente, con specifica censura proposta in appello, aveva contestato il fatto che l'infortunio derivasse da una politica aziendale improntata alla costante inosservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ritenendo per contro che derivasse dalla condotta "sconsiderata" tenuta dagli operai impegnati il giorno dell'infortunio tra cui la stessa persona offesa che aveva utilizzato un impalcato diverso da quello a norma facendone derivare l'insussistenza di una colpa di organizzazione censurando altresì l'elemento dell'interesse o del vantaggio per l'ente. Rispondendo a tale doglianza, la Corte di merito si è limitata ad escludere che la condotta dei lavoratori, segnatamente della persona offesa, avesse nella specie integrato un'ipotesi di abnormità, così attivando un rischio eccentrico rispetto a quello governato dal titolare della posizione di garanzia. Non ha, invece, esaminato l'altro specifico profilo di doglianza afferente ai presupposti per affermare la responsabilità amministrativa dell'ente ed inoltre ha erroneamente ritenuto che la difesa dell'ente non avesse "in alcun modo contestato il discorso del primo giudice in ordine all'interesse ed al vantaggio per l'ente".”
Pertanto, la Suprema Corte ribadisce che l'ente risponde per fatto proprio, laddove non si sia strutturato per realizzare una adeguata prevenzione del rischio-reato; in sostanza, vi è una precisa analogia a quanto avviene nel reato colposo commesso dalla persona fisica.
Di particolare interesse è anche la riduzione della sanzione pecuniaria a carico dell’Ente che la Corte di appello di Bari ha previsto in sentenza rispetto a quanto inflitto dal giudice di primo grado. La Corte ha motivato la riduzione della sanzione con l’adozione da parte dell’ente, nelle more del procedimento, di una adeguato Modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati presupposto.


Maurizio Vallone



