Nei giorni scorsi, su un importante settimanale, un autorevole e stimato autore[1] ha pubblicato un articolo sul progetto di riforma del D lgs 231 del 2001 che sta approdando in Parlamento come momento conclusivo dei lavori del Tavolo tecnico presieduto dal Presidente di Sezione della Corte di Cassazione Fidelbo.
L’autore critica tale progetto di riforma, ritenendo che: “Tecnicamente il deficit organizzativo non si presume più, dovrò provarlo la Procura. Insomma, la responsabilità dell’ente, se c’è, va rintracciata. E questo, in teoria, sarebbe pure giusto. Quel che stona è da dove nasca la presunzione di correttezza dell’impresa, dall’adesione ad un protocollo. Ma chi firma le linee guida cui si conforma la maggior parte delle imprese? Confindustria. Di fatto siamo ad un passo dall’autoregolamentazione. Quindi, tu aderisci e sei salvo a meno che la Procura non dimostri che non hai applicato il protocollo, o non del tutto.”
Ovviamente non spetta allo scrivente difendere il lavoro del Tavolo tecnico del Ministero della giustizia né il lavoro di Confindustria, ma leggendo quell’articolo sembra che si sottovalutino alcuni aspetti fondamentali della proposta.
Partiamo dalle linee guida di Confindustria: queste sono state elaborate da esperti del settore partendo dall’esperienza maturata all’esito di importanti pronunce giurisprudenziali (tra queste, una delle più famose è la sentenza della Cassazione su Impregilo), che hanno delineato con estrema chiarezza l’ambito della responsabilità amministrativa degli Enti, i suoi limiti e l’interpretazione di alcune delle principali norme del D lgs 231/01. Inoltre, le citate linee guida sono state approvate dal Ministero della giustizia attraverso le sue Direzioni competenti, ai cui vertici siedono importanti magistrati provenienti dai Tribunali di tutta Italia.
Quindi, le Linee guida di Confindustria non possono essere banalizzate, considerandole quali protocolli formali e quasi di comodo per conseguire agevolmente esenzioni da responsabilità amministrativa pur conseguenti alla commissione di reati presupposto indicati dal D lgs 231/01.
In realtà, negli ultimi anni, l’adesione di moltissime aziende alle citate linee guida ha favorito la crescita esponenziale della cultura della legalità nel mondo imprenditoriale, attraverso una importante opera di prevenzione degli illeciti, attraverso la creazione di strutture all’interno dell’azienda, autonome ed indipendenti, capaci di esercitare uno stretto controllo sui vertici e sui dipendenti dell’ente, con ciò rendendo estremamente difficile la verificazione dei reati presupposto.
Il tema della prevenzione dei reati è un tema di straordinaria importanza sociale prima che criminologica, e non può essere marginalizzato, come l’esperienza maturata in questo campo dalle Forze dell’Ordine ci insegna. La prevenzione di un reato si rivela molto più efficace rispetto alla sua successiva repressione, seppur con vantaggi meno eclatanti e di difficile misurazione. Le conseguenze dannose della consumazione di un reato, sia per la vittima che per la collettività, non vengono minimamente risolte e neppure scalfite dall’individuazione dei suoi autori né dalla loro - eventuale e futura - condanna.
Invece, la prevenzione di quello stesso reato impedisce a monte che ci sia una vittima, individuale o collettiva, aumenta la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni e nel sistema produttivo del Paese e educa gli stessi cittadini alla legalità, prevenendo ulteriori illeciti.
Come già indicato in precedenti articoli, la finalità del tavolo tecnico “Fidelbo” va proprio in tal senso: convincere tutte le aziende a dotarsi di strutture di prevenzione adeguate alla propria realtà imprenditoriale, capaci di prevenire gli illeciti amministrativi attraverso la creazione di Organismi di vigilanza autonomi ed indipendenti che verifichino l’osservanza dei Modelli organizzativi, del Codice etico e del sistema sanzionatorio che la stessa azienda si è data; ciò, secondo criteri standardizzati basati sull’esperienza maturata nei Tribunali che hanno giudicato, in questi 26 anni, l’applicazione del D lgs 231/01.
La norma che si vuole introdurre di modifica del citato D lgs non toglie alcun potere al giudice di valutare l’adeguatezza del Modello che l’azienda si è data di prevenzione degli illeciti, ed anzi aumenta le garanzie per la eventuale parte civile, che sarà chiamata ad esprimersi nel caso in cui l’azienda, che aveva già adottato un Modello di prevenzione risultato non efficace, dimostri che dopo la contestazione ha adeguato il Modello rendendolo più adatto alla prevenzione degli illeciti. Ma, anche nel caso di accoglimento di tale istanza da parte del giudice, questi dovrà disporre la confisca dell’eventuale profitto che l’azienda ha conseguito a seguito della consumazione del reato presupposto, anche a garanzia del ristoro di eventuali diritti di terzi lesi dall’attività illecita posta in essere.




