News - 13 agosto 2026, 10:00

Organismi di vigilanza nella Holding e nelle aziende controllate

Una vigilanza autonoma e indipendente ma in sinergia tra controllante e controllate

Organismi di vigilanza nella Holding e nelle aziende controllate

La realizzazione di un Modello organizzativo efficace in un ente che si è dato una struttura di Holding comporta la necessità di una stretta interrelazione tra i Modelli della società controllante e quelli delle società controllate.

Pur nel pieno rispetto dell’autonomia ed indipendenza degli Organismi di vigilanza di ogni singolo ente, così da soddisfare il requisito previsto dall’art. 6 del D lgs 231/01 (che va inteso in senso ampio, sia all’interno dell’ente sia con riferimento alla società capogruppo) è fondamentale una forma di coordinamento e di omogeneità dei rispettivi Modelli ed una interrelazione tra i diversi Organismi di vigilanza, in una ottica di visione comune della responsabilità amministrativa degli enti.

Secondo le Linee guida di Confindustria, che dedicano una intera sezione a questo tema, “al fine di bilanciare, da un lato, l’autonomia delle singole società e, dall’altro, l’esigenza di promuovere una politica di gruppo anche nella lotta alla criminalità di impresa, è opportuno che l’attività di organizzazione per prevenire reati-presupposto della responsabilità da reato degli enti tenga conto di alcuni accorgimenti. Innanzitutto, ciascuna società del gruppo, in quanto singolarmente destinataria dei precetti del decreto 231, è chiamata a svolgere autonomamente l’attività di valutazione e gestione dei rischi e di predisposizione e aggiornamento del proprio Modello organizzativo”.

Quindi, secondo le citate Linee Guida, non è opportuno che vi sia una unica struttura di prevenzione, e ciascuna società, sia la controllante che le controllate, dovrà realizzare in toto il complesso delle strutture adeguato a prevenire i reati presupposto (Modello organizzativo, Organismo di Vigilanza, codice etico, regolamento di disciplina, etc.), non potendosi realizzare una specie di “bilancio consolidato della prevenzione degli illeciti amministrativi” che non è previsto dal D. lgs 231/01, il quale cristallizza la responsabilità amministrativa in capo ad ogni singolo ente.

Una gestione individuale della prevenzione non solo consente una migliore valutazione del rischio reato per ogni realtà aziendale, ma anzi “conferma l’autonomia della singola società del gruppo e, perciò, ridimensiona il rischio di una risalita della responsabilità in capo alla controllante”.

Tuttavia, se risulta necessaria la costituzione di Modelli e di Organismi di vigilanza per ciascuna società del gruppo, una visione unitaria della politica di prevenzione risulta opportuna e consigliabile, affinché tutte le aziende facenti capo alla holding si conformino al dettato del D lgs 231/01 e si organizzino efficacemente in tal senso. Questa visione unitaria può ben essere inserita nel MOG della capo gruppo ed essere recepita nei MOG delle controllate con la previsione di riunioni di coordinamento tra gli ODV, in posizione paritaria e senza vincoli di subordinazione, finalizzate a scambi informativi sulle modalità di controllo e sugli eventuali rilievi evidenziati, sulla attività di formazione e sulle modalità di applicazione delle innovazioni legislative.

Non mi trova d’accordo, invece, la posizione che vede con sfavore la possibilità che uno stesso soggetto possa partecipare all’ODV della controllante e di una o più aziende controllate. Se l’ODV della controllante è effettivamente autonomo ed indipendente dal vertice dell’ente, ad esempio con la partecipazione di soggetti esperti esterni all’ente, e dotato di autonomi poteri e di adeguata autonomia finanziaria, ben potrà quel membro partecipare agli ODV delle società controllate, potendo realizzare una perfetta sinergia di conoscenze e competenze ed avere una visione complessiva dei rischi di consumazione di reati presupposto. Ovviamente, ciascun Organismo di vigilanza riferirà con le modalità previste dalla norma, dal MOG e dal regolamento dell’ODV, al vertice dell’ente per il quale sta operando in quel momento, valutando attentamente quali informazioni potranno essere riportate anche alla capo gruppo senza violare obblighi di riservatezza e l’autonomia di ogni singola azienda.


 

Maurizio Vallone

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