News - 21 luglio 2026, 09:00

Sindaci nel mirino

la Cassazione consolida la responsabilità penale per omessa vigilanza

Sindaci nel mirino

Con la sentenza n. 12612 del 3 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha ulteriormente consolidato un orientamento ormai granitico in materia di responsabilità penale dei sindaci di società di capitali: chi non vigila, risponde. E risponde penalmente, non solo civilmente.

La vicenda riguardava il presidente del collegio sindacale di una Srl dichiarata fallita, cui veniva contestata l'omessa richiesta di chiarimenti all'amministratore in presenza di prelievi sistematici dai conti societari e di un incremento abnorme dei debiti sociali. La Suprema Corte ha confermato la condanna per concorso omissivo in bancarotta fraudolenta patrimoniale, ribadendo che il sindaco è titolare di una vera e propria posizione di garanzia: l'obbligo giuridico di impedire l'evento, sancito dall'art. 40, comma 2, c.p., lo espone a responsabilità concorsuale ex art. 110 c.p., in combinato con gli artt. 216 e 223 del R.D. 267/1942

La responsabilità penale del sindaco richiede la coesistenza di due elementi. Sul piano oggettivo, un contributo causalmente rilevante all'evento, ravvisabile nel mancato esercizio dei poteri di vigilanza e di intervento che il Codice civile attribuisce al collegio sindacale. Sul piano soggettivo, il dolo — anche nella sola forma eventuale — inteso come consapevolezza e volontarietà dell'inerzia.

È proprio quest'ultimo profilo a segnare il discrimine tra responsabilità civile e penale: la colpa, anche grave, produce esclusivamente conseguenze risarcitorie; il dolo, per contro, apre le porte al processo penale. Come ha chiarito la Cassazione, l'inerzia può essere tanto l'effetto di negligenza quanto il frutto di una scelta consapevole, e in quest'ultimo caso integra pienamente la condotta omissiva rilevante ai fini penali.

Particolarmente rilevante, sul piano pratico, è il fatto che non sia necessaria la prova di un accordo collusivo tra sindaco e amministratore. È sufficiente che l'inerzia sia consapevole e volontaria, anche solo a livello di dolo eventuale. La prova può essere raggiunta in via indiziaria, valorizzando la reiterazione delle condotte distrattive, la loro durata temporale, la loro rilevanza economica e il patrimonio informativo di cui il sindaco disponeva sulla gestione societaria. Tali elementi assumono il valore di "segnali di allarme" che un sindaco diligente non può ignorare senza che ciò rilevi sul piano penale.

La Corte distingue con precisione tra conoscenza e conoscibilità: la responsabilità penale presuppone la prima, non la seconda. Tuttavia, la conoscenza effettiva può essere accertata in via indiziaria, il che di fatto riduce sensibilmente lo spazio difensivo del sindaco che si limiti ad affermare di non essersi accorto di nulla.

Per i commercialisti che siedono nei collegi sindacali, la sentenza impone una riflessione seria sull'esercizio concreto dei poteri ispettivi e di intervento. Non basta partecipare alle riunioni: occorre chiedere chiarimenti, verbalizzare le anomalie rilevate e, se necessario, attivare i rimedi previsti dalla legge. La vigilanza deve essere attiva, documentata e tempestiva. Il rischio penale, oggi, non è più una remota eventualità.

Andrea Nano

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