News | 16 luglio 2026, 12:00

Progetto di modifica del D. Lgs 231 del 2001

Interesse o vantaggio: un’occasione persa

Progetto di modifica del D. Lgs 231 del 2001

Nel progetto di riforma del D. Lgs 231/01, consegnato al Ministro della giustizia alla fine dello scorso anno all’esito dei lavori del tavolo tecnico presieduto dal Consigliere della Corte di Cassazione Giorgio Fidelbo, viene riproposto il requisito dell’interesse o vantaggio conseguito dall’Ente per radicare sia la responsabilità per i reati colposi sia la cosiddetta “colpa di organizzazione”.

Di seguito il testo della proposta di riforma: “All’articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nel caso di reati colposi commessi dai soggetti indicati nel comma 1, l’interesse o il vantaggio dell’ente sussiste quando viene perseguito o conseguito, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento di produzione derivanti dall’inosservanza delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell’attività.”.

Mentre nel successivo articolo, si affronta il tema della Colpa di organizzazione:

Art. 6 (Colpa di organizzazione dell’ente).  – 1. L’ente risponde dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dalle persone indicate nell’articolo 5, comma 1, quando la loro commissione è stata determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall’inefficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 7, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Già in un precedente articolo, pubblicato su questa testata, chi scrive aveva segnalato come la Corte di Cassazione, con la sentenza 30039/2025, ha confermato l’orientamento consolidato che distingue nettamente il profilo dell’interesse, che opera su un piano soggettivo, rispetto a quello del vantaggio, di tipo obiettivo.

In particolare, secondo la Suprema Corte, l’interesse è un elemento soggettivo, che va indagato ex ante e consiste nella prospettazione finalistica dell’agente di arrecare un beneficio all’Ente grazie alla commissione del reato, senza la necessità di verificare ex post che tale beneficio sia stato effettivamente raggiunto.

Il vantaggio, invece, è criterio oggettivo, valutabile ex post, che consiste nell’effettivo profitto conseguito dall’Ente in ragione della commissione del reato.

In tema di sicurezza sul lavoro, la citata sentenza specifica che: “dal punto di vista prettamente probatorio, il connotato della sistematicità delle violazioni rappresenta un indizio dell'esistenza dell'elemento finalistico della condotta dell'agente.

Tuttavia, è ravvisabile il criterio dell'interesse anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta a un'iniziativa estemporanea, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente”; mentre “ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto o della produzione.

In caso di violazioni occasionali, occorre la prova dell'oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori quale conseguenza delle cautele omesse, nonché dell'effettivo, apprezzabile vantaggio, consistente nel risparmio di spesa o nella massimizzazione della produzione, che può derivare anche dall'omissione di una singola cautela e dalla conseguente riduzione dei tempi di lavorazione”.

Dunque, tale autorevole orientamento giurisprudenziale, nell’ipotesi di violazioni occasionali e non sistematiche, impone sull’accusa un onere probatorio doppio, relativo, in primo luogo, alla dimostrazione della derivazione causale dell’omissione di cautele da un’esigenza prevalente di produzione o di profitto; in secondo luogo, relativo alla sussistenza di un obiettivo e concreto vantaggio per l’azienda, in termini di risparmio di spesa o di più rapida lavorazione. 

Il tema delle violazioni occasionali non trova emersione nel progetto di riforma. Considerando che la pubblicazione della sentenza in argomento è avvenuta solo dopo la conclusione dei lavori del tavolo tecnico, è auspicabile che adeguata riflessione sul tema possa trovare spazio nel prosieguo del dibattito parlamentare, magari estendendo tale orientamento anche alla colpa di organizzazione per reati commessi dai vertici aziendali in maniera occasionale, anche per rafforzare ulteriormente la previsione di estinzione dell’illecito a seguito di adeguamento del MOG in corso di giudizio, argomento già illustrato nell’articolo della scorsa settimana.

Maurizio Vallone