News - 09 luglio 2026, 12:00

Progetto di riforma del Decreto Legislativo 231 del 2001

Responsabilità amministrativa degli Enti

Progetto di riforma del Decreto Legislativo 231 del 2001

Il Ministro della Giustizia, nel febbraio 2024, ha ritenuto di avviare i lavori di un apposito tavolo tecnico per studiare la possibilità di innovare il D. Lgs 231/01, che disciplina la responsabilità amministrativa degli Enti.

Tale tavolo tecnico, presieduto dal Consigliere della Corte di Cassazione Giorgio Fidelbo, si è avvalso della collaborazione e delle audizioni di esperti del settore, di magistrati e di organizzazioni di categoria interessate alla materia, ed ha concluso i suoi lavori alla fine dello scorso anno, consegnando una dettagliata relazione al Ministro.

In effetti, il citato Decreto Legislativo, nei primi anni di operatività e sino all’inizio di questo decennio, ha visto un suo ridotto utilizzo ed una estrema rigidità nell’applicazione, basata, fondamentalmente, sul principio secondo il quale all’accertamento dell’illecito penale in capo al rappresentante dell’azienda corrisponda, automaticamente, la responsabilità dell’ente per mancanza o carenza di organizzazione.

Tale principio interpretativo ha subito una straordinaria evoluzione con la sentenza della Corte di Cassazione n. 23401 dell’11 novembre 2021 (cd. caso “Impregilo”), che ha evidenziato la necessità di un’attenta verifica da parte del giudice del corretto assetto organizzativo dell’impresa e dell’inesistenza, nel caso di specie, di una colpevole condotta inosservante delle regole cautelari che la stessa azienda si era data, nonché del necessario nesso di causalità tra la regola cautelare violata ed il risultato offensivo rilevato.

Nel corso degli ultimi cinque anni, la Corte di Cassazione ha pronunciato numerosissime sentenze sul tema della responsabilità amministrativa dell’ente, che hanno ulteriormente affinato l’interpretazione evolutiva della normativa del DLGS 231/01; in parallelo, il legislatore, con ripetuti interventi normativi anche in recepimento di provvedimenti della Unione Europea, ha integrato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti.

Da qui l’esigenza di una rivisitazione del D. Lgs 231/01, che tenga conto sia delle normative europee, sia delle indicazioni della giurisprudenza della Suprema Corte, sia delle istanze delle Associazioni di categoria interessate a questo settore.

Sono molteplici gli spunti di riflessione che il progetto offre, e che si cercherà di analizzare, ma, per la loro complessità, richiederanno diversi articoli monotematici.

Senz’altro, il primo spunto di riflessione è dato dalla centralità dei modelli organizzativi e della rilevanza che assume il controllo del giudice penale sulla loro idoneità ai fini della responsabilità dell’Ente.

Rimane infatti fermo il principio dell’esenzione di responsabilità amministrativa nel caso in cui l’Ente si sia dotato di un efficace sistema di controllo e prevenzione dei resti presupposti. A tale principio, che ovviamente impone l’adozione di un modello organizzativo efficace prima che il fatto delittuoso sia consumato, la riforma aggiunge una ipotesi di estinzione dell’illecito amministrativo (art. 8-bis) laddove l’Ente, nei termini previsti tra la contestazione e l’udienza preliminare, modifichi il proprio modello organizzativo adeguandolo secondo le indicazioni del giudice o secondo le linee guida di categoria, in modo da prevenire altre violazioni.

Presupposto della norma estintiva è che l’Ente si fosse già dotato di una reale struttura di prevenzione degli illeciti, tuttavia dimostratasi in concreto inefficace, rendendosi dunque necessaria una sua integrazione.

Tali carenze del modello possono essere riferite sia alla mancanza di idonee procedure previste dal MOG, sia alla carenza di efficaci attività di Audit o alla inefficiente operatività dell’Organismo di controllo.

Pertanto, non si potrà invocare l’estinzione dell’illecito amministrativo sia nel caso in cui il modello organizzativo non sia stato adottato, sia laddove esso sia stato solo formalmente adottato ma non applicato in concreto (ad esempio un MOG che, pur prevedendo le linee di responsabilità all’interno dell’azienda, non impone i doverose verifiche e controlli su tale attività, o nel caso di un ODV che non si riunisce mai e che non effettua alcuna attività di controllo e stimolo sull’applicazione del D. Lgs 231/01).

Di particolare interesse è la procedura per la dichiarazione di estinzione dell’illecito amministrativo su richiesta dei legali dell’Ente, per la quale è prevista una apposita udienza, in contraddittorio con tutte le parti del processo, nella quale il giudice assegna un termine entro cui va integrato il MOG e tutto il complesso di regole di prevenzione. Trascorso tale termine, il giudice valuterà le integrazioni effettuate e la loro adeguatezza e sufficienza alla prevenzione di futuri illeciti. In caso di valutazione positiva, egli pronuncerà sentenza di estinzione dell’illecito amministrativo in nuova apposita udienza alla presenza delle parti. Con l’accoglimento della richiesta, il giudice sospenderà la misura cautelare eventualmente disposta ma disporrà la confisca del profitto eventualmente conseguito.

Nel caso in cui il giudice rigetti la richiesta di quella che può essere definita una “messa alla prova dell’ente”, il progetto di riforma non prevede la possibilità di un’impugnazione, ma solo la facoltà di ripresentare l’istanza sino al momento dell’udienza preliminare.

Un sistema, quello che si vuole introdurre, che premia la predisposizione di un sistema di prevenzione e controllo pur se, nello specifico, dimostratosi insufficiente a prevenire l’illecito; si adotta così un modello di collaborazione tra Ente e giudice, ausiliati dalle altre parti del processo e, eventualmente, da consulenti, allo scopo di assumere decisioni - e modelli - più performanti ed in grado di prevenire efficacemente i reati presupposto e la responsabilità amministrativa dell’Ente.

Maurizio Vallone

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