News - 19 giugno 2026, 12:00

Lavoro agile, nuovo obbligo di legge in vigore dal 7 aprile: arriva l’informativa scritta annuale

La normativa interessa tutte le aziende, nessuna esclusione per dimensione. Sanzioni penali per chi non si adegua. L’allarme degli esperti: «Norma ancora poco applicata»

Lavoro agile, nuovo obbligo di legge in vigore dal 7 aprile: arriva l’informativa scritta annuale

Dal 7 aprile 2026 è pienamente in vigore una disposizione destinata a cambiare le regole del lavoro agile in Italia. Si tratta dell’articolo 11 della Legge 34/2026, che introduce un obbligo preciso e stringente per tutti i datori di lavoro che utilizzano dipendenti in smart working: consegnare ogni anno, in forma scritta, un’informativa dettagliata sui rischi generali e specifici connessi a questa modalità lavorativa.

L’obbligo, già annunciato nei mesi scorsi, riguarda in particolare i rischi legati all’uso prolungato dei videoterminali, ma si estende a tutte le possibili criticità della postazione domestica o remota. Il documento deve essere indirizzato sia al lavoratore stesso sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Inoltre, il dipendente è tenuto per legge a cooperare attivamente nell’applicazione delle misure preventive indicate.

L’aspetto più rilevante è che la norma non prevede alcuna esenzione basata sul numero di dipendenti: vale per ogni datore di lavoro, dalle grandi imprese fino al libero professionista con un solo collaboratore in smart working. Secondo gli esperti di sicurezza sul lavoro, proprio le piccole realtà imprenditoriali – dove il ricorso al lavoro agile è oggi molto diffuso – rischiano di essere le più esposte a sanzioni, perché spesso prive di una cultura consolidata della documentazione formale in materia di salute e sicurezza.

«L’impressione è che questa norma sia oggi poco applicata», segnalano gli addetti ai lavori. Molti accordi individuali o collettivi per lo smart working si limitano ancora a clausole generiche sull’autonomia del lavoratore, senza affrontare in modo sistematico la valutazione dei rischi ambientali e posturali. Con l’entrata in vigore della Legge 34/2026, invece, non basta più un accordo verbale o una mail informale: serve un documento chiaro, aggiornato annualmente e consegnato formalmente con ricevuta firmata dal dipendente.

L’impatto pratico per i piccoli imprenditori è definibile come un vero e proprio cambio di paradigma. Dove prima era sufficiente una comunicazione informale, oggi si richiede un processo strutturato: identificare i rischi, redigere l’informativa, conservare la prova dell’avvenuta consegna. In caso di inadempienza, la legge prevede sanzioni penali, non solo amministrative. Si tratta dunque di un adempimento che nessun datore di lavoro può permettersi di trascurare.

In conclusione, il consiglio degli specialisti del settore è di non attendere ulteriormente. Verificare se per i propri collaboratori in smart working è già stata predisposta e consegnata l’informativa annuale prevista dall’articolo 11. Adeguarsi ora è l’unica strada per evitare spiacevoli conseguenze e, al tempo stesso, garantire una tutela reale alla salute di chi lavora da remoto.

Arianna Masu

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