Il tema dei reati ambientali è oggi di stretta attualità, anche a seguito dell’accelerazione normativa imposta all’Italia dalla condanna che il 30.01.2025 la Corte Europea (CEDU) ha inflitto al nostro Paese per la mancata tutela dell’ambiente, ed il susseguente danno alla salute pubblica, nel territorio della cosiddetta “Terra dei fuochi”, una vasta area della regione Campania che si estende tra le province di Napoli e Caserta per oltre un milioni di residenti, che ha causato un anomalo aumento degli indici delle malattie connesse all’inquinamento dell’aria e delle falde acquifere della zona.
Il Governo ed il Parlamento italiano hanno dato seguito alla sentenza di condanna con diversi provvedimenti, sia sul fronte della prevenzione dei reati ambientali che sul piano repressivo, con inasprimenti delle pene e disponendo l’inserimento di alcuni dei reati nell’elenco di quelli che danno luogo alla responsabilità amministrativa degli Enti previsto dal D. Lgs 231/01.
Vista la specificità del tema e la difficoltà tecnica connessa, si discute, per gli Enti di rilevanti dimensioni, sull’ammissibilità di una delega di funzioni dagli Amministratori a dipendenti dotati di particolari qualifiche e competenze.
La Corte di Cassazione, III^ Sezione Penale, con la sentenza n.42598 del 21 novembre 2024 ha trattato questo specifico tema, fornendo rigorose indicazioni e prescrizioni affinché la delega di funzioni possa risultare opponibile all’Autorità giudiziaria. Occorre dunque che la delega:
a) sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante;
b) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa;
c) la sua esistenza sia provata con certezza;
d) il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli;
e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell’impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite, obbligo di vigilanza che, pur non comportando il controllo continuativo delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, richiede comunque la verifica della correttezza della complessiva gestione del delegato.
La Corte, dunque, ribadisce la sussistenza di un obbligo di controllo del vertice aziendale sulle attività del delegato: “fermo restando che, ove pure fosse stata documentata, la predetta delega non avrebbe esonerato l’amministratore della società dal dovere di controllare l’operato del soggetto delegato e di scongiurare che si consolidasse e si protraesse nel tempo la situazione venutasi a creare nel sito, peraltro di immediata e agevole percezione.”
Un decalogo molto puntuale e che, comunque, non è ritenuto sufficiente per esimere completamente l’Amministratore da responsabilità penale, in quanto residua un ineludibile dovere di controllo dell’operato del soggetto delegato, volto ad evitare l’insorgere ed il protrarsi delle conseguenze negative sull’ambiente di sue eventuali condotte delittuose.




