Il Decreto-Legge 8 agosto 2025 n. 116, convertito in legge il 3 ottobre 2025 n. 147, ha introdotto nuove fattispecie di reati ambientali nel D.Lgs. 231/2001, ampliando l'ambito della responsabilità amministrativa degli enti.
Inoltre, con il recentissimo D. Lgs del 21 aprile 2026, n. 81, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, Il legislatore ha voluto prevedere anche in capo all’Ente ulteriori responsabilità amministrative per i reati ambientali commessi da soggetti apicali delle aziende nell’interesse ed a vantaggio delle stesse.
Va ricordato che il 30 gennaio 2025, la Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Cannavacciuolo e altri contro Italia (ricorso 51767/14 e altri), aveva condannato l’Italia per la situazione di grave inquinamento ambientale che ha colpito il territorio noto come Terra dei Fuochi. La Cedu ha accertato che l'Italia non ha adottato le dovute soluzioni e per questo deve introdurre urgentemente misure in grado di affrontare il fenomeno dell'inquinamento, che impatta sulla salute dei cittadini residenti in quell'area. La Corte aveva dato all'Italia due anni di tempo per introdurre le misure a tutela della salute degli abitanti.
Le nuove norme che, inserite nell’art. 24 undicies del D. Lgs. 231/01, estendono la responsabilità amministrativa dell’ente, hanno il chiaro intento di responsabilizzare l’ente affinché prevenga comportamenti illeciti dei propri esponenti apicali riguardo alle tematiche ambientali, a cui sia la UE che il Parlamento nazionale prestano oggi particolare attenzione nell’ottica della difesa dell’ambiente e della preservazione del territorio, soprattutto in quelle aree dove la criminalità organizzata (ad esempio nella cd Terra dei Fuochi) ha gravemente compromesso il sottosuolo sino ad inquinare le falde acquifere e creare gravi pregiudizi alla salute dei residenti.
In particolare, è stato inserito tra i reati che danno luogo a responsabilità dell’ente, l’art 452-bis.1: “Commercio di prodotti inquinanti.
alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
La pena è aumentata se dal fatto deriva:
1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone;
2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora”.
Inoltre, “in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo attuativo dell’articolo 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per la violazione degli articoli 4 e 5, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote”.
DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2026, n. 81
Art. 4: Produzione e commercio di sostanze ozono lesive
1. Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000.
2. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.
3. Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti è commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.
Art. 5: Produzione e commercio di gas a effetto serra
1. Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.
2. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.
Le aziende dovranno, nel più breve tempo possibile, adeguare i MOGC verificando le aree a rischio, anche in relazione a fornitori esterni o aree di subappalto, ed individuare le azioni di prevenzione utili a mitigare il rischio di commissione dei suddetti reati.




