News - 28 maggio 2026, 12:00

Si va verso una diversa responsabilità del datore di lavoro

La Commissione sulla riforma del D. Lgs 81/08 ha concluso i suoi lavori.

Si va verso una diversa responsabilità del datore di lavoro

La Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro, istituita con decreto del Ministro della Giustizia nel marzo 2024, lo scorso 12 maggio ha consegnato al Ministro Carlo Nordio la proposta di articolato e la relazione di accompagnamento per la riforma della disciplina penale in materia di sicurezza sul lavoro.

 La proposta, che mira ad emendare sia il D. Lgs 81/08 che i codici penale e di procedura penale, prevede l’aumento delle pene edittali massime per i reati in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare la pena per l’omicidio colposo aggravato, che sale ad otto anni di reclusione; quella per le lesioni colpose gravi, elevata ad un anno e sei mesi di reclusione (o multa maggiorata); quella per le lesioni gravissime, che viene portata a quattro anni di reclusione.

Viene introdotta, tuttavia, una nuova circostanza attenuante, che riduce la pena fino ad un terzo quando l’evento non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del datore di lavoro e il contributo causale dello stesso è stato di minima importanza.

Inoltre, viene dato ampio rilievo al modello di organizzazione e gestione, prevedendosi che, in presenza di un adeguato modello di organizzazione e gestione conforme all’art. 30 del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro risponde solo per i casi di dolo o colpa grave.

Sono stati, quindi, individuati taluni indici che il giudice deve considerare nella valutazione del grado della colpa, e che possono valere ad escluderne la gravità: a) la natura e la complessità dell’attività; b) le conoscenze specifiche del rischio; c) le buone prassi validate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro; d) il possesso dell’asseverazione di cui all’art. 51, comma 3-bis, d.lgs. 81/2008, o, in sua mancanza, di una certificazione del sistema di gestione rilasciata da organismo accreditato. Come precisato nella Relazione, si tratta di un’elencazione non esaustiva, dovendo tuttavia tali indici essere necessariamente valutati dal giudice, anche in sede di motivazione.

La limitazione della responsabilità per la sola colpa grave non opera se il datore ha violato uno degli obblighi tassativamente elencati, quali la nomina del medico competente o del RSPP e la relativa organizzazione del servizio; l’effettuazione della valutazione dei rischi ed elaborazione del DVR; la rielaborazione della valutazione in presenza di modifiche significative del processo produttivo o di evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche; la fornitura dei DPI e l’informazione e formazione dei lavoratori.

In questi casi, la colpa è considerata grave indipendentemente dalla validazione del modello organizzativo, come specifica la Relazione, trattandosi di «cautele direttamente connesse alla pianificazione e direzione dell’attività imprenditoriale, tipicamente spettante al datore di lavoro» e la cui violazione costituisce un «fondamentale presidio per la vita e l’incolumità individuale del lavoratore».

Inoltre, il RSPP è elevato da collaboratore del datore di lavoro a garante a titolo originario del rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza, purchè sia stato formalmente dotato di autonomia operativa e risorse finanziarie dedicate stanziate dal datore di lavoro.

La novella normativa, così come costruita e se sarà recepita dal Parlamento senza modifiche, tiene conto delle innovative sentenze della Corte di Cassazione che abbiamo già illustrato nei precedenti articoli qui pubblicati; in particolare, essa attribuisce fondamentale rilevanza al Modello Organizzativo e Gestionale certificato, al punto da escludere la responsabilità per infortuni causati da colpa non grave del datore di lavoro che lo abbia adottato; inoltre, essa opera una specifica attribuzione di poteri - anche di spesa - in capo al RSPP, con relativa responsabilità; infine, essa chiarisce e definisce la rilevanza dell’elemento soggettivo del reato colposo ed i confini dell’esatto adempimento degli obblighi propri e normativamente indicati del datore di lavoro.

Maurizio Vallone

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