News - 21 maggio 2026, 12:00

Il danneggiato non può costituirsi parte civile contro l’Ente nel giudizio penale

La responsabilità amministrativa degli Enti

Il danneggiato non può costituirsi parte civile contro l’Ente nel giudizio penale

Nei giorni scorsi la Procura della Repubblica di Milano ha notificato a numerose aziende, anche di rilievo nazionale ed internazionale, un’informazione di garanzia per il reato di accesso abusivo a diverse banche dati in concorso con una società milanese e con altri soggetti che avrebbero materialmente effettuato gli accessi illeciti.

Alle aziende è stato richiesto di consegnare copia del M.O.G. - il modello organizzativo e gestionale - al fine di verificare l’adeguatezza del modello di organizzazione e dei controlli interni predisposti dall’azienda allo scopo di impedire che i vertici aziendali potessero commettere taluni dei reati disciplinati dal D. Lgs 231/2001 nell’interesse ed a vantaggio dell’Ente.

Ormai da qualche anno la Procura di Milano, particolarmente impegnata nel contrasto dei reati nel settore economico e finanziario, pone una particolare attenzione alla verifica del sistema dei controlli interni degli enti in tutti quei casi in cui, dalle indagini a carico di amministratori o responsabili, vengano evidenziati profili di responsabilità amministrativa a carico delle stesse aziende in ragione dell’assenza di una puntuale ed adeguata organizzazione aziendale, tale da prevenire ed impedire i comportamenti penalmente rilevanti dei propri manager.

Nel caso di specie, la mancata prevenzione che viene contestata riguarda il settore dei reati informatici previsti dall’art. 24 bis del D. Lgs 231/01, relativi all’aver commissionato l’accesso abusivo alle banche dati del Ministero dell’interno e di altri enti pubblici e all’aver rivelato notizie riservate al fine di acquisire informazioni su clienti o concorrenti, allo scopo di avvantaggiarsi di tali informazioni nei rapporti commerciali.

In alcuni casi, è stato anche contestato di aver commissionato l’accesso a dispositivi personali ed alle mail aziendali al fine di individuare dipendenti ritenuti “infedeli”.

Se l’ipotesi accusatoria sarà confermata, nel giudizio penale che si andrà ad instaurare vi saranno moltissime persone offese lese che potranno costituirsi parte civile per ottenere un congruo risarcimento del danno subito. Tuttavia, la costituzione di parte civile potrà essere ammessa solo nei confronti dei singoli imputati e non contro le Aziende chiamate a rispondere per responsabilità amministrativa ai sensi del D Lgs 231 del 2001.

Infatti, per la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, la costituzione di parte civile nei confronti delle aziende non è ammissibile, in quanto non prevista dal citato decreto legislativo e, secondo la Corte, non per mera dimenticanza del legislatore bensì per una precisa scelta normativa.

Da ultimo, in tal senso, la sentenza della Sez V n. 3211 del 2024, che riporta;

come si è già affermato nella giurisprudenza di legittimità, con un principio che il collegio intende ribadire, nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l'istituto non è previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, che in ogni sua parte non fa mai riferimento alla parte civile o alla persona offesa, ciò che induce a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica. Questa conclusione si accompagna all'ulteriore considerazione, sul piano sistematico, che l'illecito amministrativo ascrivibile all'ente non coincide con il reato, ma costituisce qualcosa di diverso, che addirittura lo ricomprende, sicché deve escludersi che possa farsi un'applicazione degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., che invece contengono un espresso ed esclusivo riferimento al "reato" in senso tecnico.”

Quindi, ai danneggiati dal reato posto in essere dai vertici aziendali, nei confronti dell’Ente, pur in presenza di una sentenza di condanna per illecito amministrativo, non resta che la via del giudizio civile per ottenere un ristoro economico per l’ingiusto danno subito.

Maurizio Vallone

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