Le verifiche fiscali effettuate presso sedi aziendali e studi professionali tornano al centro del contenzioso tributario. La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite una questione destinata ad avere effetti rilevanti per imprese, professionisti e amministrazione finanziaria: stabilire se le prove raccolte durante accessi eseguiti in violazione del domicilio fossero inutilizzabili anche prima dell’introduzione, nel 2024, dell’articolo 7-quinquies dello Statuto del contribuente. Parallelamente, la stessa Corte ha fissato i criteri per distinguere gli accessi legittimi dalle verifiche considerate abusive dalla giurisprudenza europea.
Le sentenze europee e il possibile impatto sugli accertamenti
Il tema nasce dopo le decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo nei casi Italgomme e Agrisud, con cui l’Italia è stata condannata per le modalità di autorizzazione degli accessi fiscali presso le imprese. Secondo Strasburgo, la tutela del domicilio prevista dalla Convenzione europea riguarda anche i locali aziendali e professionali, non soltanto le abitazioni private.
Nel 2024 il legislatore è intervenuto introducendo nello Statuto del contribuente il principio secondo cui le prove raccolte in violazione di legge non possono essere utilizzate nel procedimento tributario. La norma, però, è stata prevista con efficacia solo per il futuro. Da qui il nodo ora affidato alle Sezioni Unite: capire se il principio fosse già ricavabile dall’articolo 14 della Costituzione e quindi applicabile anche agli accertamenti precedenti alla riforma. Un eventuale riconoscimento della retroattività potrebbe incidere su numerosi contenziosi ancora aperti.
I criteri fissati dalla Cassazione sugli accessi legittimi
In una seconda ordinanza, la Cassazione ha precisato che le sentenze della Corte EDU non comportano automaticamente l’illegittimità di tutte le verifiche fiscali. I giudici hanno chiarito che la valutazione deve essere svolta caso per caso, verificando l’eventuale presenza di arbitrarietà o sproporzione nell’attività di ispezione.
Secondo la Corte, l’accesso è considerato legittimo quando l’autorizzazione risulta motivata, l’oggetto della verifica è circoscritto, la durata dell’ispezione è contenuta e le richieste documentali sono pertinenti rispetto alle finalità del controllo.
Nel caso esaminato, relativo a una associazione sportiva dilettantistica, la verifica ha riguardato un solo periodo d’imposta, si è svolta in tre giornate e aveva finalità limitate all’accertamento dell’attività svolta. Per questo motivo la Cassazione ha ritenuto legittimo l’operato dell’amministrazione finanziaria.




