News - 07 maggio 2026, 12:00

Wrongdoing e corporate social responsability

La responsabilità del committente per le retribuzioni dei dipendenti dell’appaltatore

Wrongdoing e corporate social responsability

L’art 29 del D. Lgs. 276/03 prevede che il committente è responsabile in solido con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori per la corresponsione ai dipendenti delle retribuzioni, comprese di tfr e contributi previdenziali, per tutto il periodo di durata dell’appalto.

Recentemente la Procura della Repubblica di Milano ha messo in relazione questa norma con il reato ex art. 603 bis cp (che punisce chi recluta, utilizza o impiega lavoratori in condizioni di sfruttamento) imputando ad alcuni grandi gruppi imprenditoriali del settore della logistica, della moda e del delivery di aver utilizzato una pura logica del profitto in danno delle maestranze utilizzate da loro appaltatori e sub appaltatori, maestranze che sono state retribuite con modalità e stipendi non in linea con l’art. 36 della Costituzione.

Oltre al profilo strettamente penale, la Procura milanese ha avanzato al Tribunale proposta di sottoporre le imprese capofila all’amministrazione giudiziaria prevista dall’art. 34 del d.lgs. 159/2011, per accompagnarle in un percorso di “redenzione” e di corporate social responsability.

La scelta di adottare questa misura è stata oggetto di molte critiche, sia da parte dell’avvocatura che di importanti esperti di diritto penale, giacché l’istituto dell’amministrazione giudiziaria prevede limitati strumenti di garanzia per chi vi è assoggettato, in quanto il decreto che dispone l’amministrazione giudiziaria non è impugnabile.

E’ stato autorevolmente evidenziato che l’impiego di questa misura nei delitti diversi da quelli mafiosi, per i quali erano stati pensati ed adottati in origine, evidenzia una nuova tendenza della magistratura ad occuparsi di fenomeni etico-sociali anziché di reati accertati, divenendo “una sorta di laboratorio ove testare meccanismi di compliance riparativa relativi alla criminalità economica».

E’ indubbio che questa vicenda giudiziaria abbia costituito un’importante base di confronto  tra impresa, Procura e Tribunale di Milano, che ha consentito di evidenziare pratiche non in linea con i codici etici che le stesse aziende si erano liberamente date e che, evidentemente, non erano stati applicati con efficacia dalla compliance interna e dall’organismo di vigilanza ex 231/01, confronto che ha procurato la regolarizzazione contributiva e salariale delle maestranze ed una più attenta vigilanza su appaltatori e subappaltatori.

Ma è altrettanto evidente che, senza un adeguato intervento normativo, vi è il rischio che tali procedure, nate per ben altre necessità di contrasto antimafia, siano giudicate incongrue e contrastanti con i principi della libertà d’iniziativa economica in sede giurisdizionale italiana o europea, trascinando anche questo utile strumento di prevenzione antimafia in una declaratoria di illegittimità.

Maurizio Vallone

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