La legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) introduce una rilevante novità nel sistema delle ritenute fiscali, estendendo l’ambito applicativo dell’articolo 25 del Dpr 600/1973 ai rapporti tra imprese. I commi da 112 a 115 dell’articolo 1 prevedono infatti, a partire dal 1° gennaio 2028, l’obbligo di applicare una ritenuta a titolo di acconto pari allo 0,5% sui corrispettivi relativi a prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa, aliquota destinata a salire all’1% dal 1° gennaio 2029 .
La misura riguarda le operazioni poste in essere da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti e incide direttamente sui flussi finanziari inter-aziendali, introducendo un meccanismo di prelievo anticipato dell’imposta che, nelle intenzioni del legislatore, consente una maggiore tracciabilità dei ricavi e un rafforzamento del presidio antievasione, con effetti indiretti anche sul controllo del volume d’affari ai fini IVA .L’intervento si colloca chiaramente nell’ambito delle politiche di contrasto all’evasione e di potenziamento dell’analisi del rischio fiscale, in attuazione della riforma dell’amministrazione finanziaria prevista dal Pnrr (riforma 1.12). Le stime di gettito associate alla misura superano 1,4 miliardi di euro, a fronte però di un inevitabile incremento degli adempimenti amministrativi e di un aggravio finanziario, particolarmente significativo per le imprese di minori dimensioni .
In coerenza con l’approccio premiale fondato sulla compliance fiscale, il legislatore ha previsto la disapplicazione della ritenuta per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale di cui all’articolo 9 del Dlgs 13/2024, nonché per coloro che rientrano nel regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) disciplinato dal Dlgs 128/2015 . Si rafforza così la distinzione tra contribuenti “affidabili” e contribuenti ordinari, incentivando l’adesione ai modelli di cooperazione rafforzata con l’Amministrazione finanziaria.
Resta aperta la possibilità di un’evoluzione della disciplina in senso ulteriormente selettivo, estendendo il beneficio della disapplicazione anche ai contribuenti con elevato punteggio ISA o, per le realtà di maggiori dimensioni, ai soggetti che accedono al regime opzionale di cui all’articolo 7-bis del Dlgs 128/2015, compatibilmente con le esigenze di gettito. In ogni caso, la nuova ritenuta rappresenta un passaggio significativo verso un modello impositivo sempre più anticipato e orientato alla gestione preventiva del rischio fiscale.




