La recente evoluzione della normativa fiscale sulle azioni proprie si inserisce in un quadro ormai stabilizzato sul piano civilistico e contabile, nel quale tali operazioni sono qualificate come movimenti di natura esclusivamente patrimoniale. Il legislatore fiscale ha preso atto di questo assetto, superando definitivamente le incertezze interpretative che in passato avevano caratterizzato il trattamento delle operazioni di acquisto, cessione e annullamento di azioni proprie.
Dal punto di vista contabile, sia per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, sia per quelli che redigono il bilancio secondo il Codice civile e i principi OIC, l’acquisto di azioni proprie non comporta più l’iscrizione di un’attività, ma determina una diretta riduzione del patrimonio netto. In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 139/2015, l’articolo 2357-ter del Codice civile, in combinato disposto con l’articolo 2424-bis, prevede l’iscrizione di una riserva negativa di patrimonio netto di importo pari al costo di acquisto delle azioni proprie (voce A.X), in coerenza con quanto stabilito dall’OIC 28. Viene così definitivamente abbandonato il precedente schema basato sull’iscrizione nell’attivo e sulla correlata riserva indisponibile.
Questo impianto contabile ha avuto riflessi diretti anche sul piano fiscale. La nuova disciplina conferma, infatti, l’irrilevanza reddituale delle operazioni sulle azioni proprie, coerentemente con la loro qualificazione come restituzione, seppur indiretta, di mezzi propri ai soci. In particolare, la cessione delle azioni proprie non genera componenti positivi o negativi di reddito imponibile, ma produce esclusivamente effetti sul patrimonio netto: l’eventuale differenza tra il prezzo di realizzo e il costo di acquisto incrementa o decrementa una riserva di capitale, senza transitare dal conto economico.
Analogo principio vale nell’ipotesi di annullamento delle azioni proprie. Anche in questo caso, l’operazione si risolve in una riduzione del capitale sociale e nella contestuale eliminazione della riserva negativa, con eventuale movimentazione di altre riserve patrimoniali in presenza di differenziali tra valore nominale e costo di acquisto. Non emergono, pertanto, effetti fiscali diretti né ai fini IRES né ai fini IRAP.
Il nuovo assetto normativo consente così di allineare in modo più coerente la fiscalità alla rappresentazione sostanziale delle operazioni sulle azioni proprie, riducendo il rischio di contenzioso e rafforzando la neutralità fiscale di operazioni che incidono esclusivamente sulla struttura patrimoniale della società, come correttamente evidenziato anche dalla recente prassi di commento




