Il diritto all’oblio, previsto dall’art. 17 del Regolamento Generale dell’Unione Europea del 2016 sulla protezione dei dati personali, consente ad ogni individuo o azienda di richiedere la cancellazione dal web dei propri dati personali, non rispondenti a verità, ai gestori delle piattaforme informatiche che li detengono.
La recente sentenza n. 6433/2026 della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito un principio di particolare rilevanza in questa delicata materia: il risarcimento del danno è dovuto dal provider che non abbia ottemperato alla richiesta di cancellazione dei propri dati personali anche se, nel ricorso, il ricorrente non abbia quantificato o dimostrato il danno subito.
La vicenda riguarda una società italiana che, nell’ambito di un procedimento penale per ricettazione, vedeva apparire sul web numerosi articoli e commenti pregiudizievoli per la propria immagine. A seguito della chiusura del procedimento per prescrizione del reato, il titolare della società aveva richiesto alla società statunitense operante sul web e detentrice dei dati pregiudizievoli di provvedere alla loro cancellazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Europeo. Inizialmente, il provider vi aveva provveduto solo parzialmente, e solo dopo una nuova richiesta aveva provveduto alla completa cancellazione dei dati e dei link di collegamento ai commenti ed agli articoli riguardanti la vicenda giudiziaria.
La società ricorreva al giudice chiedendo il risarcimento del danno subìto a causa della condotta colposa del provider, che aveva inizialmente cancellato solo una parte dei dati pregiudizievoli.
La Suprema Corte di cassazione, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso contro la sentenza dei giudici di merito, i quali avevano rigettato il ricorso utilizzando una motivazione definita “apodittica” dalla Cassazione, giacchè si basava sul fatto “che il ricorrente non ha offerto la prova in ordine alla sussistenza del danno e, quindi, la domanda va respinta».
Precisano al riguardo gli Ermellini che la società ricorrente aveva esposto con specifiche deduzioni sia la natura delle pubblicazioni e dei loro contenuti sia le ragioni per le quali esse dovevano essere deindicizzate tempestivamente; il giudice, per accertare la lesione del diritto all’oblio, avrebbe dovuto esaminare il fatto così come esposto ed accertato (ovvero anche tramite il principio di non contestazione), nonché esaminare le allegazioni sui contenuti degli articoli contestati “per verificare se la tardiva deindicizzazione avesse effettivamente idoneità a causare un pregiudizio, esponendo al pubblico dati e informazioni personali non più di interesse così ledendo anche la reputazione della persona e il diritto alla riservatezza senza alcun interesse pubblico rilevante, potendo a tal fine fare ricorso alle presunzioni semplici, considerando la diffusione della notizia, la correttezza delle informazioni in essa riportate e la posizione sociale del soggetto, come già indicato in precedenti sentenze della Suprema Corte ed in particolare la n. 19551/23 e la n. 8861/21.”
In conclusione, il diritto al risarcimento del danno per violazione del diritto all’oblio può essere dimostrato anche solo sulla base degli articoli allegati al ricorso, qualora tali pubblicazioni siano di per se stesse idonee ad evidenziare il pregiudizio per il soggetto e la sua reputazione, anche senza una sua specifica quantificazione, la quale potrà essere determinata in maniera equitativa dal giudice.




