Il D. Lgs 81/2008, agli artt 2 e 19, delinea la posizione di garanzia del Preposto, definendolo come persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
A tale figura competono gli obblighi essenzialmente riconducibili alla vigilanza sull’osservanza della normativa e delle prescrizioni aziendali ed all'uso dei mezzi e dei dispositivi di protezione da parte dei lavoratori nonché al governo di situazioni rischiose, tramite la loro segnalazione ai lavoratori, al datore di lavoro ed al dirigente.
L’art. 19, al comma 1/f, impone al preposto l'obbligo specifico di "segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta".
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (per tutte, vedasi la recente sentenza n. 14443/2025) “il preposto assume una posizione di garanzia ed è debitore di sicurezza nei confronti dei lavoratori, ma solo con riferimento all'area di rischio che è chiamato a gestire in relazione alla natura ed alla entità delle funzioni e dei poteri esercitati, e risponde degli infortuni occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia purché sia titolare dei poteri necessari per impedire l'evento lesivo in concreto verificatosi”. Il preposto, pertanto, non ha soltanto il compito di vigilare sull'osservanza delle disposte misure antinfortunistiche, ma ha anche l'incombenza di rendere edotto delle deficienze delle misure protettive colui che ha l'obbligo di provvedere alla relativa adozione.
Nel caso in esame, il preposto ad un’area di cantiere, dopo l’acquisizione di un’area adiacente da impiegare quale area di manovra degli automezzi, ed in assenza dell’estensione degli strumenti antinfortunistici alla nuova area di lavoro (Modello di organizzazione e gestione e DVR con le specifiche delle misure concretamente da adottare per garantire la sicurezza dei lavoratori in quell’area) consentiva l’avvio ivi delle operazioni di carico/scarico. In tale fase, il preposto, nella piena consapevolezza dei rischi, ometteva di effettuare le dovute segnalazioni in violazione del citato art. 19 D. Lgs 81/2008.
Secondo la Suprema Corte “La decisione impugnata, relativamente alla posizione del preposto, ne ha affermato la responsabilità penale, ritenendo che lo stesso, quand'anche privo di poteri decisionali e di spesa, avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare la situazione di pericolo a cui era riconducibile l'evento lesivo. Del resto, risulta rilevante, in maniera assorbente, la mancata comunicazione, non tanto della collocazione geografica della nuova area, quanto piuttosto delle situazioni di pericolo che la stessa avrebbe potuto presentare.”
Continua la Corte: “È necessario precisare che le conclusioni raggiunte dalla Corte trovano fondamento nella disciplina legislativa richiamata, anche anteriormente alle modifiche apportate dalla legge n.215 del 17.12.2021. Quest'ultima, intervenendo in maniera significativa sulla figura del preposto, ha ulteriormente valorizzato e specificato le funzioni di vigilanza ed intervento di tale figura, rafforzandone il ruolo nell'ambito del sistema di prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, la novella legislativa ha introdotto, tra l'altro, l'obbligo di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza (art. 18, comma 1, lett. b-bis) e ha precisato i poteri di intervento del preposto in caso di non ottemperanza alle disposizioni impartite, giungendo ad attribuirgli il potere di interrompere l'attività ed informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza (art. 19, comma 1, lett. a)”.
Pertanto, gli Ermellini, nel caso in esame, hanno fatto discendere la responsabilità penale in capo al Preposto per il solo fatto che, benché a conoscenza dei pericoli insiti nella lavorazione in una nuova area di cantiere non sottoposta agli strumenti aziendali volti a prevenire gli infortuni, ometteva la doverosa comunicazione di tale circostanza ai vertici aziendali, impedendo a costoro di provvedere alla modifica del MOG e del DVR che, una volta applicati, avrebbero impedito l’evento dannoso.




